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Protezione speciale al richiedente giunto in Italia da minorenne. Tornare in Nigeria interromperebbe il suo percorso di inserimento socio-lavorativo

Tribunale di Bari, decreto del 31 maggio 2021

Photo Credit: Danilo Balducci per Save the Children

Il Tribunale di Bari riconosce la protezione speciale ad un cittadino nigeriano che giungeva minorenne in Italia, orfano di entrambi i genitori, maltrattato dal patrigno adottivo in Nigeria, ove soffriva di una povertà estrema, da cui fuggiva con una permanenza di circa tre mesi in Libia.

Secondo il Tribunale di Bari: “ La minore età del ricorrente , al momento dell’arrivo nel Paese di accoglienza, non può non incidere sia sulla valutazione del livello di integrazione socio-lavorativa, non potendosi pretendere da un soggetto minorenne la stessa capacità di inserimento nel tessuto socio-economico dello Stato ospitante raggiungibile da una persona adulta, sia sul piano della vulnerabilità soggettiva, trovando la tutela del minorenne espresso
riconoscimento sia a livello costituzionale (art 30 Cost.) sia a livello sovranazionale (art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
“.

La rilevanza della minore età è stata messa in luce, nel sistema della protezione internazionale anche dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di “vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo
all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 Cedu
”. (Cass. n. 11743 del 17/06/2020, Rv. 657954 – 01).

In Italia a Taranto, si è dedicato allo studio, ha mostrato serio impegno nella comunità per minori ove era ospite ed infine si è dedicato ad attività lavorativa come bracciante agricolo.

Conclude il Tribunale: “Il richiedente giunto in Italia ancora minorenne, ha provato l’avvio di un serio ed effettivo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia è evidente che laddove lo stesso fosse costretto a fare ritorno in Nigeria, Paese con il quale, per un verso, non mantiene più alcun legame affettivo e, per altro verso, nel quale non dispone più di un’occupazione tale da garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, andrebbe incontro ad un profilo di vulnerabilità soggettiva, derivante dalla coattiva ed improvvisa interruzione del percorso di inserimento lavorativo cui il giovane migrante si è proficuamente dedicato, non appena giunto in Italia“.

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Tribunale di Bari, decreto del 31 maggio 2021

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