Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Annullata inammissibilità di richiesta del permesso temporaneo art. 103, c.2 D.L. n. 34/2020 al richiedente asilo

T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 739 del 15 luglio 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso avverso l’inammissibilità di richiesta del permesso temporaneo art. 103, c.2 D.L. n. 34/2020.
Il caso riguarda un richiedenti asilo ivoriano che trovandosi in possesso dei requisiti richiesti dalla cd. procedura di emersione/regolarizzazione 2020 aveva inoltrato l’istanza, vedendosela rigettare il 27 novembre 2020 e notificare il 15 aprile 2021.
Come evidenziato in altre sentenze, per il TAR Piemonte è “indispensabile una lettura della normativa che favorisca tale coordinamento (della condizione dei richiedenti asilo la cui domanda è pendente in Tribunale ndr.), in una logica di rispetto sostanziale dei valori ed interessi dichiaratamente oggetto di tutela normativa e per altro anche dei presupposti valori costituzionali.
La posizione assunta dall’amministrazione, in contrasto con la ratio legis, preclude invece un accesso alla regolarità per la sola ragione che un soggetto sia anche portatore di una parallela e diversa potenziale condizione soggettiva favorevole (per di più costituzionalmente garantita), la quale paradossalmente, da alternativa di maggior tutela, diviene impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa
“.

– Scarica la sentenza
T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 739 del 15 luglio 2021

Vai allo speciale “Sanatoria 2020 (Art.103 DL n. 34 19/05/2020)” con il materiale utile

Vedi altre pronunce utili inerenti le procedure di emersione/regolarizzazione 2020

Documenti allegati