IL TAR Napoli ha annullato il provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio del “duplicato” del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 T.u.i. adottato dalla Questura di Caserta in violazione delle garanzie partecipative e ciò in quanto il ricorrente aveva prodotto un certificato di residenza asseritamente falso.
In particolare il Giudice amministrativo in adesione alle tesi difensive del ricorrente ha rilevato che: “Il contraddittorio procedimentale, che ben avrebbe potuto e dovuto essere attivato dalla resistente Amministrazione, avrebbe indi assunto peculiare valenza nella fattispecie de qua agitur, giusta le allegazioni e le evidenze documentali quivi versate in atti dal ricorrente e che, di contro, ove tempestivamente e ritualmente introdotte in sede procedimentale, avrebbero potuto concretamente incidere sulle finali determinazioni provvedimentali.
2.5.2. Nella fattispecie de qua agitur, per vero, nel preambolo del provvedimento non vi è traccia di una puntuale valutazione dei legami familiari della ricorrente che pur risulta presente sul territorio nazionale da circa venti anni, unitamente alla coniuge e a tre figli, di cui due minorenni, oltre che dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente.
2.5.3. Trattasi di elementi e circostanze non mai oggetto di ponderazione – in violazione del principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento – proprio a cagione della ingiustificata -e ingiustificabile, alla luce della scansione temporale che ha connotato la vicenda in esame- lesione delle guarentigie difensive indefettibilmente spettanti allo straniero.
2.5.4. Di qui le carenze istruttorie e motivazionali che affliggono l’actio della Autorità quivi censurata, inficiando in nuce il giudizio di pericolosità e di inidoneità dei requisiti alloggiativi che ne è stata la risultante, comechè formulato in assenza di una compiuta ponderazione di tutti gli ulteriori elementi, quivi allegati e comprovati dal ricorrente, deponenti nel senso del suo radicamento – sociale, lavorativo e familiare – nel territorio nazionale.“.
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T.A.R. della Campania, sentenza n. 4691 dell’8 luglio 2021