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Senegal e prostituzione maschile gay: riconosciuto lo status di rifugiato per aver subito atti persecutori

Tribunale di Bologna, decreto del 15 luglio 2021

Il Tribunale di Bologna con il decreto del 15 luglio 2021 ha riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente senegalese che ha svolto l’attività di prostituzione maschile gay in patria per oltre 10 anni e quando è stato scoperto dalla famiglia e dalla comunità ha subito atti persecutori.
Il Tribunale emiliano ha affermato:
– dal punto di vista della protezione accordabile va osservato che, come si è visto sopra, in Senegal la legislazione penale incrimina le condotte omosessuali con una pena fino a 5 anni di reclusione. In caso di rientro in patria, pertanto, appare concreto e fondato il timore del ricorrente di subire atti di persecuzione, in particolare con riguardo a provvedimenti di polizia o giudiziari, per loro natura discriminatori, a causa del suo orientamento sessuale: secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che si riflette automaticamente sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (cfr. Cass. 15981/2012);
– a ciò si aggiungano le evidenti e rilevanti discriminazioni a livello familiare e sociale che lo stesso sarebbe costretto a subire ove volesse manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale. Discriminazione peraltro già sperimentata dal ricorrente che è stato cacciato di casa a causa della sua condotta omosessuale;
– ciò vale anche a prescindere dalla circostanza che il ricorrente abbia l’effettiva intenzione di condurre uno stile di vita coerente rispetto a tale orientamento sessuale, e a prescindere dalle esatte caratteristiche recate dall’identità di genere del ricorrente, atteso che è emersa comunque prova che nel paese d’origine egli sarebbe percepito come omosessuale, e tanto basterebbe ad innescare le suddette condotte discriminatorie e persecutorie;
– alla luce del generale giudizio di attendibilità del richiedente e delle predette considerazioni deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto allo status di rifugiato a norma degli art. 7 comma 2) lett. c) e 8 lett. d) D.L.vo n. 251/2007
“.

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Tribunale di Bologna, decreto del 15 luglio 2021

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