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Bangladesh – Status di rifugiato: nel paese rischierebbe persecuzioni di natura politica

Tribunale di L’Aquila, decreto del 22 luglio 2021

Il Tribunale di L’Aquila riconosce lo status di rifugiato al richiedente del Bangladesh, dopo il diniego della Commissione Territoriale di Ancona.

Il ricorrente narrava di essere stato costretto alla fuga a causa degli scontri tra due partiti politici: Awami League e BNP (movimento di cui facevano parte il padre e gli zii del ricorrente). In particolare ha riferito che l’Awami League è molto potente nel suo paese e che, nonostante le denunce presentate alla polizia, questa non esitava a distruggere le abitazioni o i negozi. Ricercato sia dalla polizia che dall’Awami League decideva di fuggire e di lasciare il proprio paese, temendo per la propria incolumità il rischio di subire persecuzioni politiche in caso di rientro.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, concludeva per il riconoscimento dello status di rifugiato, considerando il racconto coerente e privo di contraddizioni interne ed esterne. In particolare il Tribunale di L’Aquila – Sezione Immigrazione, in accoglimento delle contestazioni avanzate dalla difesa, stigmatizza le erronee ed immotivate valutazioni della Commissione in ordine all’autenticità dei documenti prodotti dall’istante. In particolare, si legge quanto segue:

Dal punto di vista interno, il ricorrente ha narrato la sua vicenda in modo lineare, senza esagerazioni e senza incoerenze. Ha descritto in modo credibile i contrasti violenti tra gli esponenti dei due maggiori partiti, con distruzioni reciproche. Ha allegato un documento processuale, nel quale è attestato che egli è sotto processo, insieme ad altri componenti della sua famiglia, per aver partecipato ad una aggressione ai danni di aderenti ad Awamy League, partito politico antagonista a quello (BNP) cui aderisce la sua famiglia. La Commissione ha dubitato della autenticità di tale documento, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal nonno, tuttora residente in Patria, ma non ha specificato su quale elemento poggia tale sua valutazione, dato che ad una vista necessariamente sommaria, il documento appare privo di falsità evidenti. Le altre perplessità manifestate nel provvedimento impugnato e relative alla descrizione delle modalità con le quali il ricorrente è venuto in possesso del documento e del processo penale che sarebbe in corso contro di lui, non appaiono tali da inficiare la credibilità complessiva del racconto. Pur non volendo attribuire particolare importanza alle fotografie prodotte (che pur ritraggono una persona anziana, che il ricorrente afferma essere suo padre, ferita, ed un negozio devastato), tuttavia deve concludersi che il racconto non presenta implausibilità evidenti.

Dal punto di vista esterno, deve osservarsi come risulta notoriamente complessa e difficile la situazione socio-politica interessante il Bangladesh; il ricorrente fa, dunque, riferimento ad un contesto politico oggettivamente difficile, problematico e fonte di malcontento sociale che non di rado è sfociato in iniziative violente, contro le quali è stato spesso chiamata ad intervenire la polizia locale. E’ notorio che aderenti al partito al potere, Awamy League, compiono azioni violente contro gli aderenti al partito di opposizione, BNP, ed i suoi alleati, che spesso vengono incarcerati, spariscono o vengono comunque messi a tacere. La polizia locale non persegue tali crimini politici, ed anche su questo punto il narrato del ricorrente descrive una situazione che è denunciata da tutte le organizzazioni internazionali (vedi rapporto COI Bangladsh 1 luglio 2019 – Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, con ampi richiami a fonti internazionali).

Risulta sussistente, pertanto, il rischio che il ricorrente sia sottoposto a persecuzioni politiche se dovesse rientrare nel suo Paese e, di conseguenza, la domanda di protezione internazionale va accolta.”.

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Tribunale di L’Aquila, decreto del 22 luglio 2021

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