Con la sentenza nr. 628/2019 la Corte di Appello di Ancona aveva respinto, in sede di riassunzione, l’appello con il quale una delle vittime dell’azione stragista posta in essere da Luca Traini nella città di Macerata, aveva “rivendicato” il diritto alla protezione umanitaria.
La Corte territoriale aveva, infatti, escluso che l’appellante, attinto dai colpi di arma da fuoco esplosi dal Traini, potesse aver riportato in conseguenza al grave fatto di sangue una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la protezione richiesta.
Secondo il Giudice dell’appello, infatti, il “gesto di intolleranza razziale” perpetrato dal Traini “è rimasto ovviamente un evento circoscritto e isolato (oltrechè ampiamente condannato dalla società civile italiana), che come tale non può, di per sé stesso, aver creato nella vittima dello stesso le condizioni di una stabile e irredimibile vulnerabilità meritevole della protezione umanitaria”. La Corte di Appello, con la medesima sentenza, aveva, inoltre, ritenuto l’appello “manifestamente infondato” e, per tale ragione, aveva revocato l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è stata impugnata e sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che, con ordinanza nr. 20749/2021, ne ha disposto l’annullamento. Appare doveroso pubblicare l’ordinanza con la quale il Giudice di legittimità ha posto rimedio ad un caso evidente di “ingiustizia giudiziaria”.
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Corte di Cassazione, ordinanza nr. 20749/2021