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L’autorizzazione alla permanenza regolare dei genitori per superiore interesse del fanciullo non richiede una situazione eccezionale

Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 9 ottobre 2021

Il Tribunale per i Minorenni di Bari autorizza a permanere di un nucleo, privo del permesso di soggiorno, ma con un progetto di vita ben definito che consiste nel vivere e lavorare in Italia e inserire i minori a scuola e garantire loro un futuro certo e consono alle esigenze di vita.
All’uopo si evidenza che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2647 del 3 febbraio 2011 in materia di autorizzazione alla permanenza del familiare del minore ex art. 31, ha riaffermato il principio secondo cui “la temporanea autorizzazione alla permanenza del familiare del minore prevista dall’art. 31 – D.Lgs. n. 286 del 1998, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”(cfr. sentenza n. 2647 del 3.02.2011 della Suprema Corte di Cassazione).
Tale decisione conferma quanto già precedentemente disposto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21799 del 2010 dove si affermava che dovevasi “escludere che il campo di applicazione dell’art. 31 co.3 TU Imm. sia limitato alle sole situazioni emergenziali od eccezionali attinenti il minore ma che devono rilevare tutte le situazioni di danno effettivo concreto, percepibile e grave che, in riferimento all’età, alle condizioni di salute ed all’equilibrio psicofisico sia assai probabile che possano derivare per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto”.
Nel senso della prevalenza dell’interesse del fanciullo rispetto alle considerazioni di mera politica migratoria si è espressa, secondo l’orientamento prevalente e consolidato, la stessa Corte di Cassazione nelle due sentenze del 26 giugno 2009, n. 22080 e del 19 gennaio 2010,
n. 823.
Nella prima di esse, in riferimento all’art. 31, si afferma che “la ratio della previsione, eccezionale perché costituisce deroga alle altre disposizioni del D.Lgs. 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, va individuata in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi genitori”. Successivamente si afferma che “per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo lo sviluppo psicofisico, armonico e compiuto”.

Nella successiva sentenza del 19 gennaio 2010, n. 823, in riferimento alla disposizione in esame, la Suprema Corte ritiene che “essa non tratta di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità, ecc.), ma più semplicemente di “gravi motivi”, connessi con lo sviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente un dato puramente fisiologico), che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute (anche in tal caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e – profilo particolarmente significativo – dell’età del minore”.
In tale pronuncia si ribadisce il carattere “eccezionale” della previsione “perché costituisce deroga alle altre disposizioni del Dlgs. 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, da individuarsi in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (cfr. le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 22080/2009 e n. 823/2010).
In altri termini, la temporanea autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore, di cui alla norma, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all’equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori nonché la conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere.
Le citate decisioni riflettono le posizioni della dottrina prevalente favorevole ad una interpretazione estensiva dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore“, non limitati dai requisiti dell’eccezionalità e contingenza, ma corrispondenti ad un’idea premonitiva dello sviluppo del fanciullo che ne prenda in considerazione il preminente interesse in relazione all’età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonché al pregiudizio che gli può derivare comunque dall’allontanamento forzato dei familiari.
L’art. 31, comma 3 del D.Lgs. N. 286/98, dunque, non richiede, ai fini della sua applicazione, una situazione eccezionale o necessariamente caratterizzata da patologie sanitarie, ma sottende la necessità di valutazione caso per caso del concreto interesse del minore, escludendosi, peraltro, anche la possibilità di categorizzare otipicizzare le ipotesi della fattispecie normativa.

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Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 9 ottobre 2021

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