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Vittima di violenze in Libia e giunto in Italia minorenne: la Cassazione ricorda di considerare tali evidenze ai fini della protezione umanitaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28170 del 14 ottobre 2021

Photo credit: Claudio Colotti (Roma, 10 novembre - Manifestazione nazionale contro il DL Salvini)

La Cassazione ribadisce il diritto del migrante vittima di violenze nei paesi di transito verso l’Europa e del migrante giunto in Italia minorenne a vedersi riconosciuta una protezione umanitaria.

Il ragazzo in questione è seguito da oltre 4 anni da Baobab Experience e dal suo team legale e si è visto, purtroppo, negare – sia dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia dai Giudici di merito – il diritto a rimanere in Italia, paese in cui peraltro è a oggi pienamente inserito e dove ha scelto di stabilire la propria vita privata. I giudici della Suprema Corte hanno condiviso però le argomentazioni a sostegno della spettanza di un permesso di soggiorno, almeno a titolo di protezione umanitaria, valorizzando l’elemento della età al momento dell’arrivo in Italia e l’elemento delle violenze subite in Libia, paese di transito.

Questo il passaggio fondamentale della decisione:

Il Tribunale ha del tutto trascurato di considerare due circostanze rilevanti e decisive ritualmente allegate in giudizio. Da una parte le violenze subite dal richiedente nel periodo di trattenimento nel campo di detenzione in Libia in attesa dell’espatrio verso l’Italia e dall’altra la minore età del richiedente al momento dell’arrivo in Italia.
Questa Corte ha ripetutamente ricordato che nel valutare l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice deve prendere in considerazione la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia. Si tratta infatti di condizione personale di particolare vulnerabilità (ai sensi dell’art. 21 della Direttiva 2013/33), la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in assenza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente (Cfr. Cass 14.08.2020 n. 17185, 17.06.2020 n. 11743)
“.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 28170 del 14 ottobre 2021

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