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Il Comune di Siena modifica il bando “contributo affitti”

L’intervento di ASGI scongiura un altro comportamento discriminatorio

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 14-01-2012 Roma Interni Corteo "Accoglienza e solidarietà con tutti gli immigrati contro il razzismo" Nella foto Un momento della manifestazione Photo Roberto Monaldo / LaPresse 14-01-2012 Rome Demonstration against the racism In the photo A moment of demonstration

Il Comune di Siena aveva pubblicato un bando per l’assegnazione dei contributi al canone di locazione per l’anno 2021 che conteneva la solita richiesta, ai soli cittadini extra UE, della “documentazione d’impossidenza di un alloggio” nei Paesi di origine, ignorando la giurisprudenza di merito e della Corte Costituzionale sul punto.

Nonostante la questione dei “documenti aggiuntivi” sia stata definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9/2021, occorre mantenere sempre un occhio vigile sui bandi pubblicati dai Comuni che spesso agiscono “in autonomia” derogando talvolta le stesse leggi regionali che non prevedono il requisito “incriminato”.

ASGI ha inviato una lettera chiedendo l’eliminazione del requisito discriminatorio, in ossequio alla consolidata giurisprudenza e alle disposizioni di diritto dell’Unione.

«La dichiarazione pretesa dall’amministrazione come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 9/21 – specifica la lettera – si sostanzia in una irragionevole discriminazione tra gli aventi diritto al “contributo affitti” e “per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare”.
La Corte, con la decisione richiamata, infatti, pone in evidenza come, da un lato, l’eventuale disponibilità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di immobile nel Paese d’origine non è circostanza rilevante rispetto alla finalità assolta dall’ente locale con l’erogazione del contributo, né, d’altro lato, è attestazione che può fungere da indicatore della situazione patrimoniale del richiedente in quanto non offre alcun elemento aggiuntivo a quanto già si desume dall’ISEE; documentazione che attesta (anche in ragione del domicilio fiscale) per tutti i residenti/richiedenti, indipendentemente dalla cittadinanza, la loro situazione reddituale.
L’irragionevole differenza assunta da codesta amministrazione nel bando comporta
un’illegittima discriminazione ai sensi dell’art. 2 c.3 e 3 del T.U. Immigrazione e si pone in aperto contrasto con il principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione. Nello specifico urta con i vincoli di parità in materia di accesso all’alloggio, ed in particolare con gli artt. 11, co. 1, lett. f) direttiva 2003/109/CE, 12 co. 1 lett. g) direttiva 98/2011/UE e art. 32 direttiva 95/2011/UE».

A distanza di pochi giorni, il Comune di Siena ha pubblicato il nuovo bando prevedendo che, per la partecipazione dei cittadini extra UE, è necessaria la dichiarazione di impossidenza e non anche la produzione di apposita documentazione. Sono stati inoltre prorogati i termini del bando aperto sino al 15 novembre 2021.

- Vedi il bando modificato
- Leggi la lettera completa

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )