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Il diritto dei minori ad avere l’affetto e il supporto dei nonni

Corte di Appello di Bari, sezione minorile, decreto del 13 ottobre 2021

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La Corte di Appello di Bari, sezione minorile, autorizza la nonna dei minori alla permanenza regolare. In caso contrario verrebbe meno un valido supporto affettivo.

La nonna, cittadina albanese, si è rivolta al Tribunale per i minorenni di Bari per essere autorizzata a permanere in Italia per accudire i nipoti minori ed il predetto Tribunale ha autorizzato la stessa per ben due volte nel 2015 e nel 2018. Alla terza richiesta per la proroga della permanenza il Tribunale muta l’orientamento negando l’autorizzazione perché i nipoti di 13 e di 7 anni ormai erano autonomi ed indipendenti e quindi potevano badare a se stessi, anche in assenza dei genitori, rispettivamente occupati nelle attività lavorative.
Si fa presente che il tribunale che già conosceva il nucleo aveva in precedenza affermato che la nonna paterna era un valido supporto familiare per i bambini e che con loro aveva costruito un solido rapporto affettivo consolidato negli ultimi 4 anni con l’inserimento della nonna nella famiglia nucleare, assicurando agli stessi stabilità affettiva ed emotiva e risparmiando ai genitori la necessità di ricorrere all’ausilio di estranei alla gestione dei bisogni dei figli non ancora in grado a provvedere a se stessi.
La Corte di Appello ritenendo meritevoli di accoglimento le doglianze della reclamante osserva in punto di diritto che l’art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che può autorizzarsi l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni normative in tema di soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
La norma in esame va intesa nel senso di riconoscere, in favore del minore, il diritto al mantenimento dei rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con cui il minore stesso ha costruito un rapporto significativo, con la conseguente necessità di valorizzare non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del minore ma, più in generale, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e/o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, possa derivare al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui è cresciuto.
Infine, la Corte, puntualizza che nel novero dei familiari che possono beneficiare dell’autorizzazione di cui all’art. 31, comma 3 D.lgs. n. 286/98 rientra sicuramente anche la figura della nonna, soprattutto se di fatto inserita e convivente con il nucleo familiare nel quale vivono i minori, come d’altra parte, ritenuto dallo stesso Tribunale con i precedenti provvedimenti autorizzativi relativi al medesimo soggetto.
Il decreto impugnato, è stato integralmente riformato con accoglimento dell’istanza di autorizzazione sebbene la stessa abbia natura eccezionale e provvisoria, nell’esclusivo prevalente ed attuale interesse dei minori, interesse destinato inevitabilmente a ridimensionarsi con la loro crescita e l’acquisizione di maggiore e/o piena autonomia, allo stato non ancora ravvisabile in concreto, in considerazione soprattutto dell’età del più piccolo dei minori.


Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.