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La vulnerabilità che legittima il riconoscimento della protezione speciale può dipendere anche dalla (sola) condizione di salute

Tribunale di Torino, decreto del 6 ottobre 2021

Photo credit @ Emergency - Ambulatorio di Polistena (RC)

La IX Sezione Civile del Tribunale di Torino ha riconosciuto la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/1998 a un cittadino nigeriano che, benché privo di rilevanti indici di integrazione familiare, sociale e lavorativa in Italia, ha allegato e provato una precaria condizione di salute a causa di una malattia congenita e cronica. In particolare nel caso di specie il cittadino straniero, in sede di ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, ha prodotto cospicua documentazione medica accertante la sussistenza della Sindrome di Arnold Chiari, una malformazione strutturale della sede del cervelletto, a causa della quale l’istante, oltre ad avere limitate capacità visive, soffre di gravi e quotidiane cefalee, condizione che gli impedisce di svolgere le normali attività quotidiane.

Il Collegio, rilevato che “è del tutto pacifico che le condizioni di salute del ricorrente, in caso di rimpatrio, lo porrebbero in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, cittadino della Nigeria, privo di mezzi, (…) avrebbe serie difficoltà a curare la propria patologia, tenendo anche in considerazione le carenze del sistema del sistema sanitario nigeriano, (…) sicché da ciò discenderebbe anche la difficoltà a procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa”, statuisce l’idoneità di una seria esposizione alla lesione del diritto alla salute quale presupposto per il riconoscimento della protezione nazionale, posto che quest’ultima – oggi come allora – ha come fine ultimo quello di garantire allo straniero condizioni di vita rispettose del nucleo minimo di diritti della persona.


Commento del Dott. Iacopo Imberti, causa seguita con l’Avv. Nicola Datena che si ringrazia per la segnalazione.


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