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Occorre vagliare attentamente il racconto di una donna vittima di tratta, anche se il quadro indiziario è incompleto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32083 del 5 novembre 2021

Il caso riguarda una donna fuggita dal Camerun, in seguito imprigionata in Libia e poi venduta, infine liberata dietro riscatto in denaro, pagato per evitare la riduzione in schiavitù.
In particolare la Cassazione ha accolto due motivi di ricorso, ritenendo assorbito il terzo.
In particolare ha ritenuto che nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo in particolare, allo strumento dell’audizione, “paradigmaticamente indispensabile“, al fine di consentire alla intravista realtà di emergere in sede giurisdizionale.
Ciò anche laddove le allegazioni di parte siano difettose. Seppur implicitamente, ritiene fondato il rilievo secondo cui lo status di rifugiato, ancorché non formalmente richiesto, deve essere valutato. Né può essere omessa la valutazione circa la credibilità del racconto.

Sotto ulteriore profilo, la Cassazione censura la mancata indicazione delle fonti consultate relative al Camerun, a fronte delle specifiche deduzioni della parte ricorrente, al fine di valutare la situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero ai sensi dell’art. 14 lett. c) D. Lgs. 251 del 2007.


Si ringrazia l’avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento.


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