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Protezione speciale al cittadino marocchino per piena valorizzazione del diritto alla vita privata e familiare e in considerazione del supremo interesse del minore

Tribunale di Roma, ordinanza del 2 novembre 2021

Photo credit: Claudio Colotti

Il Tribunale di Roma annulla il provvedimento del Questore di Roma (emesso su parere della Commissione Territoriale di Roma) di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di un cittadino di nazionalità marocchina, disponendo il rilascio, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, del permesso di soggiorno di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08 come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. 173/2020 (protezione speciale).

In motivazione si sottolineano i numerosi profili che avrebbero dovuto condurre la Questura al riconoscimento – almeno – della protezione speciale, ed in particolare:
la reale provenienza del nucleo familiare dalla Libia, ove come comprovato era stata stabilita la vita familiare per decenni, e non già dal Marocco, paese di nazionalità, congiuntamente al grave stato di conflitto interno esistente in tale paese; le discriminazioni che la popolazione di etnia berbera subisce in Marocco, anche con riferimento all’accesso ai servizi sanitari; la valorizzazione del diritto alla vita privata e familiare, il diritto all’unità familiare e la necessità di attribuire carattere preminente alla considerazione dell’interesse superiore del fanciullo.

I passaggi chiave della decisione:

Nel nostro paese, dunque, la famiglia ha potuto riunirsi in un contesto pacifico e scevro da discriminazioni, mentre la minore sta ottenendo gratuitamente le cure mediche di cui necessita, considerato che difficilmente otterrebbe la medesima assistenza medica in Libia ovvero in Marocco, considerato il grave stato di conflitto interno esistente nel primo paese documentato dalle più accreditate fonti internazionali, nonché le discriminazioni che la popolazione di etnia berbera subisce nel secondo, anche con riferimento all’accesso ai servizi sanitari (…), paesi peraltro i cui fragili sistemi sanitari appaiono allo stato compromessi anche dall’emergenza epidemiologica ancora in corso.

Non risulta del resto – ferma la gravissima situazione libica e l’impossibile rimpatrio in tale contesto – che la richiedente ed i suoi familiari abbiano alcun recente e rilevante contatto con il Marocco, avendo vissuto prevalentemente in Libia la loro vita familiare, con la conseguenza che il rientro in tale paese comprometterebbe gravemente l’unità del nucleo familiare ovvero provocherebbe enormi difficoltà di inserimento dell’intero, numeroso, nucleo, esponendolo a difficilissime condizioni di vita, in considerazione della risalenza nel tempo dall’espatrio e dell’assenza nel proprio Paese di punti di riferimento e stretti legami familiari idonei a sostenerlo, peraltro nel menzionato contesto discriminatorio.

E’ chiaro, dunque, che un rimpatrio forzoso, oltre a vanificare il cammino di integrazione intrapreso dalla ricorrente (e dal nucleo familiare nel suo complesso), comprometterebbe altresì la sua vita familiare e le precluderebbe di ottenere le cure mediche di cui sua figlia necessita (…).

Oltre al diritto della ricorrente all’unità familiare così come riconosciuto dall’art. 8 della CEDU, rilevano altresì i principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private (…) l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

(…) Un eventuale rimpatrio della ricorrente (e della minore) costituirebbe quindi anche un grave pregiudizio per l’interesse degli altri minori i quali verrebbero privati della figura materna e del legame fraterno con la sorella (…)”.


Si ringrazia l’area legale di Baobab Experience ODV per la segnalazione e il commento. Il procedimento è stato seguito dagli Avv.ti Andrea Dini Modigliani e Ludovica Di Paolo Antonio.


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