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Protezione speciale: l’espulsione costituirebbe un nuovo sradicamento che interromperebbe percorso lavorativo e relazioni sociali

Tribunale di Roma, decreto del 4 novembre 2021

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto alla protezione speciale a cittadino proveniente dalla repubblica della Sierra Leone, rilevando che “la parte ricorrente ha abbandonato il suo paese nel 2015; in Italia è riuscita ad avviare un positivo e stabile percorso di integrazione, partecipando, sin dai primi tempi dopo il suo arrivo, a corsi di lingua e di formazione professionale e ottenendo diversi contratti, sia pur a tempo determinato (ma anche con aziende agroalimentari di una certa notorietà ed importanza), che gli consentono di provvedere ai proprî bisogni e di mandare soldi alla famiglia“.
Inoltre, operando un bilanciamento tra la condizione del ricorrente in Italia ed il ritorno nel proprio Paese di origine la Corte afferma che: “(…) un rimpatrio in Sierra Leone comporterebbe, per il ricorrente, la perdita di tutto quanto egli ha saputo faticosamente guadagnarsi nel nostro Paese, in particolare sotto il profilo economico-lavorativo, ed una ricaduta in un contesto di difficoltà di reinserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro, che gli impedirebbe di soddisfare i bisogni primari di una vita dignitosa, con grave nocumento per i suoi diritti fondamentali, ed anche per quelli dei suoi familiari, che dalle sue rimesse di denaro ricevono un aiuto. D’altro lato, l’espulsione dall’Italia costituirebbe un nuovo sradicamento che interromperebbe il suo percorso lavorativo (così producendo gli effetti sostanziali di un «dismissal») e spezzerebbe quella rete di relazioni sociali e – verosimilmente – anche amicali necessariamente intessuta negli anni trascorsi sul territorio nazionale e testimoniata, oltre che dall’inserimento lavorativo, anche dalla buona conoscenza della lingua ormai acquisita. Essa costituirebbe, quindi, un vulnus al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, come garantito dall’ art. 8 CEDU“.
Pertanto, rilevando l’eventuale rimpatrio come una violazione dell’art. 19 co. 1.1, del D. lgs. n. 286/1998, il Tribunale di Roma riconosceva la protezione speciale e disponeva la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all’art. 32, comma 3, del D.Lvo. n. 25/2008.


Si ringrazia l’avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’avv. Sarah Berducci, nominata di fiducia.


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