La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che integra una condizione soggettiva di vulnerabilità, rilevante ai fini della protezione umanitaria, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, anche se volontario e non ravvisandosi per il o la richiedente la qualifica di vittima di tratta.
Si ringrazia l’Avv. Felice Patruno per la segnalazione e il commento.
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