Il Tribunale di Milano ha accolto l’istanza di sospensiva della decisione di trasferimento assunta dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In particolare il Decreto afferma che “in assenza della prova che l’amministrazione abbia assolto ai suoi obblighi informativi, l’istanza di sospensione va accolta“.
La norma in questione (art. 4 del Regolamento Dublino), in particolare, prevede al comma 2 che le informazioni dettagliatamente indicate al comma 1 debbano essere date al ricorrente “per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile”. Inoltre lo stesso art. 4 del Regolamento Dublino dispone che non appena “sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente regolamento”, con l’obbligo, in particolare, di rendere tutte le informazioni indicate alle lettere da a) a f) del comma 1, avvalendosi di uno specifico strumento, ossia “l’opuscolo comune” redatto conformemente al comma 3.
Si ringrazia l’Avv. Rosalia Bennato per la segnalazione e il commento.