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Conversione Pds: la Questura ha illegittimamente ritenuto che egli non avesse titolo all’ingresso e al soggiorno

T.A.R. della Campania, sentenza n. 7707 dell'1 dicembre 2021

Richiesta di conversione di permesso per protezione sussidiaria a lavoro subordinato; rigetto per irricevibilità della domanda; principio del legittimo affidamento alla conservazione degli effetti del permesso di soggiorno; necessità di osservare le garanzie del procedimento amministrativo; annullamento del decreto di rigetto.

La sentenza allegata riguarda il caso di cittadino straniero, titolare di pse per protezione sussidiaria e richiedente rinnovo/conversione per motivi di lavoro, cui era notificato decreto questorio di irricevibilità dell’istanza di conversione. Il decreto si fondava sulla circostanza che la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza 12.02.2017, aveva accolto il ricorso del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza 20.11.2015 del Tribunale di Catanzaro che gli aveva riconosciuto protezione sussidiaria; pertanto, la negazione del diritto alla protezione sussidiaria costituiva fatto obiettivamente ostativo alla permanenza in T.N., non rilevando sopravvenienze (con conseguente adozione di provvedimento “semplificato” ex articolo 2, co. 1, L. 241/90 e omissione del preavviso di diniego).

In ricorso, si rappresentava che il permesso per protezione sussidiaria (scadente il 15.10.2020) non era mai stato revocato o annullato e che, inoltre, la sentenza della CdA non era mai stata comunicata e di essa il ricorrente era venuto a conoscenza solo alla notifica del decreto di irricevibilità.

Ciò premesso, si eccepiva:

a) la violazione del legittimo affidamento alla conservazione degli effetti del permesso di soggiorno;

b) la violazione del- l’art.5, co. 5, TUI, non avendo la PA considerato le sopravvenienze inter- venute (il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti per la con- cessione del permesso, essendo in Italia ormai da anni, avendo un regolare lavoro, disponendo di alloggio e non avendo precedenti penali);

c) la violazione degli articoli 14 Cedu, 3 Cost., 41 Carta di Nizza e 1 L. 241/90 (diritto ad una buona amministrazione), in quanto se la Questura avesse consentito al ricorrente di conoscere per tempo la decisione della Corte d’Appello (del 1.03.2017), in particolare procedendo alla revoca del permesso per protezione sussidiaria, egli avrebbe potuto regolarizzare altrimenti la sua posizione in T.N. (per es. usufruendo della sanatoria, essendo un lavoratore agricolo);

d) la omissione delle garanzie procedimentali.

Concessa tutela cautelare con ordinanza n.1166 del 23.06.2021, il Tar Napoli ha accolto il ricorso anche nel merito condividendo le censure difensive, in particolare ribadendo che l’Amministrazione non aveva mai revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, nonostante la Corte d’Appello di Catanzaro avesse statuito in tal senso già nel marzo 2017. Afferma il TAR “in questa situazione il ricorrente era ed è rimasto legittimamente presente sul territorio nazionale in forza del titolo di soggiorno (non ritirato) scadente il 15.10.2020. Di conseguenza – essendo la posizione del ricorrente rimasta formalmente regolare la PA ha illegittimamente ritenuto che egli non avesse titolo all’ingresso e al soggiorno sul TN e non ha proceduto a valutare il possesso all’attualità dei requisiti per il tipo di permesso di soggiorno che egli aveva richiesto; in questa prospettiva, non si trattava nemmeno di dar rilievo a sopravvenienze (dato che il ricorrente afferma di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sin dal tempo in cui ha presentato l’istanza di conversione) quanto piuttosto puramente e semplicemente di valutare, tenuto conto che il permesso per protezione sussidiaria del ricorrente non era mai stato ritirato ed era giunto alla sua naturale scadenza, se egli fosse in possesso dei requisiti per la conversione che aveva richiesto. In altri termini, ove la PA avesse voluto trarre le conseguenze della sentenza della CdA Catanzaro (che è stata pubblicata il 1.3.2017, cioè 4 anni prima della data del provvedimento impugnato), essa avrebbe dovuto procedere alla revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria del ricorrente; non avendolo fatto essa non può ora limitarsi a dichiarare irricevibile la domanda di rinnovo / conversione, perché essa si riferisce a un permesso formalmente valido e ormai giunto a naturale scadenza, nonostante la sentenza della CdA (peraltro pronunciata nella contumacia del ricorrente) che non ha determinato alcun automatico effetto di caducazione di esso”.

La pronuncia è di particolare interesse poiché ribadisce la necessità di osservare le garanzie del procedimento amministrativo, con la conseguente impossibilità per l’Amministrazione di operare con automatismi dinanzi ad una richiesta di permesso di soggiorno presentata in buona fede e nel legittimo affidamento che gli effetti del permesso di soggiorno posseduto siano ancora validi, in assenza di atti contrari (revoca e/o annullamento) precedentemente esternalizzati da parte della stessa PA.


Si ringrazia l’Avv. Violetta Lamberti del Foro di Napoli per la segnalazione e il commento.