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Decreto flussi 2021

Il testo del decreto con le quote e le ripartizioni in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

E’ stato firmato il decreto relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato, il cosiddetto decreto flussi.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel 2022 saranno ammessi in Italia i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità.

Rispetto all’ultimo decreto flussi, pubblicato nell’autunno 2020, non ci sono particolari novità, la quota massima è effettivamente raddoppiata ma il decreto è ampiamente in ritardo rispetto alla canonica programmazione. Oltre ai soliti settori, si conferma il mercato dei flussi aperto all’edilizia – in evidente ricerca di manodopera a seguito dei bonus – e all’autotrasporto. Assente il settore colf-domestico-assistenza che era stato chiamato in causa in particolare nella disastrosa “sanatoria 2020“.

In definitiva ancora nessun cambiamento, solo qualche ritocchino alle quote per uno strumento obsoleto che andrebbe definitivamente rivisto, che dietro al paravento della “programmazione” in realtà non serve nemmeno allo scopo di avere forza lavoro regolare da impiegare in determinati settori. I dati del decreto 20201 confermano l’inadeguatezza di tale strumento, il quale andrebbe sostituito ad esempio con canali di libero ingresso per ricerca lavoro, possibilità dei lavoratori di essere invitati in qualsiasi periodo dell’anno, l’introduzione di percorsi di regolarizzazione permanenti per chi si trova già in Italia sempre accessibili, a cui dovrebbe sovrapporsi una lotta serrata al lavoro irregolare, al caporalato e ai fenomeni di sfruttamento.

Per il 2022, la quota di 69.700 unità verrà così ripartita:

  • 27.700 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo:
    • nell’ambito di questa quota fino ad un massimo di 20.000 ingressi sono legati ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero. Tale quota è disponibile per una quota massima di 17.000 solo per cittadini non comunitari dei seguenti paesi:
    • Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
    • una quota massima di 3.000 per paesi extra Ue che nel corso dell’anno firmeranno accordi in materia di cooperazione e rimpatrio.

Sempre nell’ambito della quota di 27.700, è importante sapere che una quota è destinata alle conversioni da permesso di studio (n. 2.000) e da lavoro stagionale (n. 4.400). Le restanti da altre tipologie.

  • 42.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
    • nell’ambito di questa quota, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia – Coldiretti – Confagricoltura – Copagri – Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
    • tale quota riguarda ingressi di cittadini non comunitari di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemale, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Le quote, come ogni decreto, verranno ripartite tra le regioni e le province autonome, a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno date indicazioni sull’istruttoria di tali istanze.

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

  • per le quote di lavoratori non comunitari non stagionale e autonomo, e per le conversioni: dalle ore 9.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  • per le quote di lavoratori non comunitari stagionali, dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Si ringrazia la CIA Veneto per la segnalazione.

  1. Della quota di n.18.000 lavoratori stagionali è stato utilizzato solamente il 17,1% https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Focus-on-DPCM-07072020-Agg-19022021.pdf

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