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E’ necessaria un’approfondita indagine sulle forme di persecuzione religiosa in Pakistan

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35977 del 22 novembre 2021

Photo credit: Eddie e Bojan (da No Name Kitchen)

La Suprema Corte cassa il decreto del tribunale di Venezia che aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale affermando che è necessaria un’approfondita indagine sulle forme di persecuzione religiosa, ai fini del riconoscimento delle due forme di protezione maggiori, e una analisi comparativa ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

L’ordinanza in esame riguarda la vicenda di un richiedente asilo proveniente dal Pakistan, il quale aveva riferito di aver lasciato il Paese di origine in quanto perseguitato perché, musulmano sunnita, aveva avuto una relazione con una ragazza musulmana sciita.

L’ordinanza della Suprema Corte è interessante in quanto afferma chiaramente che il Giudice, investito della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, deve effettuare una valutazione approfondita circa la situazione socio-politica del Paese di origine del richiedente, in particolare, per quanto riguarda le due forme maggiori di protezione internazionale, valutando la sussistenza di forme di persecuzione di natura religiosa, e per quanto riguarda la protezione umanitaria, effettuando una valutazione comparativa tra le condizioni di vita raggiunte in Italia e le condizioni nelle quali il richiedente si troverebbe (o ritroverebbe), qualora rimpatriato.

La Suprema Corte ha osservato: “E’ necessario quindi, quantomeno ai fini dell’eventuale concessione della protezione sussidiaria, condurre una disamina della situazione interna del Paese di provenienza del richiedente che sia espressamente diretta ad apprezzare se siano presenti fenomeni di tensione a sfondo religioso che possano confermare l’esistenza del rischio di persecuzione, o anche soltanto di trattamento umanamente degradante, fondato su motivazioni esclusivamente religiose, come paventato dal richiedente la protezione. Una indagine di tal genere in concreto è mancata, così come, ai fini delle valutazioni in tema di protezione umanitaria, l’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese di origine, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. (Cass. n. 7396 del 16/03/2021). Di conseguenza il ricorso va accolto per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Venezia affichè effettui un’indagine conoscitiva in relazione ai profili sopra evidenziati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.”, confermando quindi, per quanto attiene al riconoscimento della protezione umanitaria, l’orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 24413/2021, secondo la quale, infatti, il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita raggiunte in Italia e le condizioni in cui il richiedente asilo si troverebbe (o ritroverebbe) ove rimpatriato. Tale giudizio deve prendere in considerazione non solo il rischio futuro, legato appunto alle situazioni oggettive e soggettive che il richiedente troverebbe in caso di rientro nel Paese di origine, ma anche il rischio attuale di perdere relazioni affettive e professionalità acquisite in Italia.


Si ringrazia l’Avv. Elisabetta Spanu del Foro di Venezia, collaboratrice Studio legale Faraon, per la segnalazione e il commento.


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