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Formalizzazione della domanda di asilo senza certificati di nascita dei figli: illegittimo il rifiuto della Questura

Tribunale di Roma, ordinanza del 6 dicembre 2021

Il tribunale di Roma ha accolto la richiesta di formalizzazione della domanda di asilo da parte di una richiedente asilo in favore suo e dei suoi 6 figli in mancanza di certificati di nascita originali, tradotti e legalizzati.  Infatti, uno dei bambini non è mai stato registrato, due hanno solo un certificato tedesco in copia, uno ha solo un certificato bosniaco non legalizzato. La Questura ha richiesto il test del DNA per tutti i figli oppure la produzione di certificati in originale, tradotti e legalizzati. 

Il giudice ha accolto la nostra richiesta di formalizzazione della domanda di protezione senza richiedere documenti aggiuntivi con le seguenti motivazioni: 

  1. per i certificati tedeschi è sufficiente la copia del certificato e la sua traduzione asseverata (non necessitando di legalizzazione o apostilla) oltre al fatto che non è stata contestata la loro autenticità;
  2. per i certificati di nascita bosniaci non è possibile chiedere la legalizzazione all’ambasciata trattandosi del paese di origine dei richiedenti asilo, ma va ritenuta sufficiente la traduzione asseverata anche considerato che non è stata contestata la loro autenticità;
  3. nel caso di totale mancanza del certificato di nascita, il legame genitoriale è provato con altra documentazione rilasciata da altre pubbliche amministrazioni e non può essere richiesta la prova del DNA. 

Il giudice quindi riporta che: “Il legame di maternità con i minori (…) risulta adeguatamente provato dai certificati di nascita tedeschi e bosniaco prodotti in atti, la cui autenticità non è stata peraltro contestata dall’autorità amministrativa costituitasi in giudizio. In ordine al minore (…) per il quale la ricorrente non è in possesso del certificato di nascita la copiosa documentazione depositata in atti fornisce elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere provato il legame di maternità.
Il minore in questione ha sempre viaggiato con il resto della famiglia recandosi prima in Germania e poi in Italia, vive con la madre e gli altri fratelli, frequenta la scuola ed è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, tutto ciò tramite la Sig.ra  quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso.
Chiedere di accedere all’Ambasciata per ottenere i certificati di nascita o il costoso esame del DNA a spese della madre al fine di consentire alla Sig.ra di proporre domanda di protezione internazionale in nome e per conto dei minori, appare richiesta del tutto sproporzionata, tenuto conto che si tratta di richiedente asilo che afferma di essere fuggita dal proprio paese di origine per sottrarsi a persecuzioni e considerato il diritto dei minori a proporre direttamente domanda di protezione internazionale per il tramite del genitore (art. 6, comma 2, del d.lgs. 25/08, Direttiva 2013/32/UE art. 7).”


Si ringrazia l’avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento.