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Illegittima l’espulsione disposta dal Prefetto di Taranto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 40899 del 20 dicembre 2021

Un accoglimento della Cassazione in merito a un ricorso avverso rigetto del Giudice di Pace di Taranto che confermava l’espulsione del Prefetto di Taranto.

Deducevo la nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, avulsa dalle censure puntualmente indicate nel ricorso (innanzi il Giudice di Pace di Taranto), ma non menzionate, così da non rendere comprensibile il ragionamento a fondamento della decisione.

Il ricorso è stato considerato fondato, posto che l’ordinanza impugnata non ha argomentato nulla in merito ai motivi di censura formulati con l’impugnazione del decreto di espulsione, specificamente indicati dal ricorrente e neppure menzionati dal provvedimento del Giudice di Pace, sicché ricorre la violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma Cost., individuabile qui nell’ipotesi (che si converte in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., comportante nullità della sentenza) di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione: anche in tal caso concretandosi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598)“.

Deducevo anche violazione e falsa applicazione degli artt. 13, secondo comma d.lg. 286/1998, 21 octies l. 241/1990, per mancanza nel decreto di espulsione della firma del Prefetto o del Vice Prefetto Vicario, invece presente quella del Vice Prefetto aggiunto, con menzione di una delega risalente all’anno 2010, di cui richiesta la produzione, in favore di quest’ultimo; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 l. 241/1990, 10 Cost., 19 d.lg. 286/1998, per esistenza di una condizione ostativa al rimpatrio, quale il peggioramento della sicurezza nel Paese di provenienza del richiedente (Guinea Bissau), poi ancora omesso esame di fatti decisivi, mancata valutazione di dei documenti e delle istanze istruttorie, tutti motivi dichiarati assorbiti.


Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.