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Protezione speciale alla richiedente honduregna: diritto al mantenimento della vita privata e familiare

Tribunale di Milano, decreto del 26 febbraio 2021

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto in favore di una cittadina della Repubblica dell’Honduras la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, in applicazione del diritto al mantenimento della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU.

I Giudici hanno dato atto che, sensi dell’art. 19 comma 1.1 TUI introdotto con D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge n. 173/2020 “non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine” disponendosi altresì che: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile“.

Nel caso di specie, è stato documentalmente accertato che la ricorrente: vive in Italia da quasi dieci anni; abita in autonomia con la sorella e la di lei famiglia; lavora a tempo indeterminato; in Honduras non ha più alcun parente.

L’eventuale rimpatrio della richiedente “comporterebbe quindi l’evidente violazione del suo diritto al mantenimento della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, oltre che delle nuove disposizioni di cui all’art. 19 comma 1.1. TU, come sopra richiamate”.


 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.


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