Il Tribunale di Brescia riconosce alla cittadina ghanese lo status di rifugiata per avere ella subito mutilazioni genitali femminili.
Il Tribunale, recependo le indicazioni UNHCR che sono giunte a considerare le MGF come “una violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione”, ha espressamene dichiarato che tutte le forme di mutilazione genitale femminile violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale. Sono pertanto da considerare una forma di trattamento inumano e degradante, equiparato alla tortura.
E’ stato inoltre valutato l’eventuale rischio della ricorrente in caso di rimpatrio. In ordine a questo aspetto il Tribunale ha statuito che, in caso di rimpatrio (e ciò benché il Ghana sia riuscito nel tempo a ridurre la pratica della MGF), la ricorrente potrebbe essere assoggettata nuovamente a pratiche discriminatorie fondate sul genere.
Da qui la concessione il riconoscimento dello status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Si ringrazia l’avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
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