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Accordo Italia-Libia: le conseguenze sui diritti delle donne

Una pluralità di soggetti istituzionali sono corresponsabili delle violazioni subite dalle donne vittime di tratta

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Un’importante azione legale strategica contro l’Italia e la Libia è stata introdotta innanzi al Comitato ONU della CEDAW dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), nell’ambito del progetto Sciabaca e Oruka. L’iniziativa è stata sottoposta all’attenzione del pubblico, nel corso di una conferenza stampa online, lo scorso 16 dicembre.

Due giovani donne migranti di origine nigeriana, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, con l’assistenza legale delle avv.te Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Luce Bonzano di ASGI ed il network di Cliniche legali nigeriano (Network of University Legal Aid Institutions – NULAI), hanno presentato ricorso nei confronti di Italia e Libia, per la violazione di alcuni diritti sanciti nella Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (trattato internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti contraenti), più specificamente il diritto ad essere protette da ogni forma di discriminazione e dalla tratta di esseri umani, a cui sono state esposte in quanto donne migranti (artt. 2 e 6 della Convenzione).

Il principale obiettivo dell’iniziativa giudiziaria è quello di far emergere le gravi conseguenze prodotte delle politiche migratorie italiane ai confini dell’Europa. L’esternalizzazione del controllo delle frontiere ed il blocco dei migranti in Libia, infatti, non solo hanno serie ripercussioni su categorie particolarmente vulnerabili di persone, come le donne vittime di tratta, che avrebbero in realtà diritto alla protezione internazionale se solo riuscissero a raggiungere l’Europa, ma tende indirettamente anche a favorire il commercio di esseri umani.

Le ricorrenti, Doris e Princess (nomi di fantasia), hanno un vissuto che è comune anche ad altre giovani sopravvissute alla tratta: un basso livello di scolarizzazione, la provenienza da un difficile contesto economico e familiare ed il desiderio di riscatto sociale che le ha portate ad intraprendere un progetto di migrazione e ad affidarsi a networks criminali interessati al loro sfruttamento, per poterlo realizzare.

Durante il percorso migratorio attraverso Niger e Libia, le donne da esseri umani sono state degradate a merci, private della libertà, comprate e rivendute più volte da soggetti diversi, derubate, costrette a prostituirsi per mesi nelle connections houses o a lavorare gratis come domestiche, per ripagare il prezzo del loro acquisto.

Infine, intercettate in mare nel tentativo di raggiungere l’Italia ed affrancarsi dalla schiavitù, sono state riportate dalla guardia costiera libica sulla terraferma e detenute in un centro statale per migranti irregolari, ove in condizioni disumane, senza cibo né acqua, violentate, torturate, sono state di nuovo ridotte a schiave sessuali con la complicità delle autorità preposte alla gestione del centro.

All’interno della prigione, le ricorrenti hanno incontrato gli operatori di OIM ed hanno deciso di aderire al programma di rimpatrio assistito a loro proposto, ritenendolo l’unica via di uscita alla condizione di grave sfruttamento sofferta in Libia e nel centro di detenzione.

Una volta tornate in Nigeria, le donne hanno partecipato ad alcuni incontri di formazione per avviare una piccola attività imprenditoriale e ad un solo colloquio di sostegno psicologico. Non hanno ricevuto assistenza medica o psicologica continuativa, per superare i gravi traumi subiti né alcuna forma di protezione dal rischio di essere ri-trafficate.

Il ricorso, partendo dalle storie personali di Doris e Princess, tenta di far luce sull’esistenza di un meccanismo complesso e perverso che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali, tutti, in varia misura, corresponsabili delle violazioni subite dalle ricorrenti.

Il coinvolgimento del governo italiano

Tra questi soggetti vi è, in primis, il governo Italiano, impegnato ad impedire, con ogni mezzo, le partenze dei migranti dalla Libia. In forza del memorandum del 2017, il nostro paese fornisce supporto logistico, tecnico, formativo e finanziario alla guardia costiera libica, allo scopo di favorire l’intercettazione di migranti irregolari in mare e il loro trasferimento e detenzione nelle carceri libiche. Grazie a questo modello di cooperazione tra Italie e Libia, si è introdotto un sistema di controllo delle frontiere “esternalizzato”, basato sui cd. “push backs by proxy” o “respingimenti delegati”: un’evoluzione della pratica dei respingimenti diretti verso la Libia che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Edu con la sentenza sul caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia nel 2012.

Tutto ciò, se da un lato ha portato ad una riduzione del numero di sbarchi sulle coste italiane di circa il 90% rispetto agli anni precedenti al memorandum, dall’altro ha prodotto un “collo di bottiglia”, in cui i migranti rimangono intrappolati. Il blocco dei migranti e l’assenza di vie di fuga, finisce in ultima analisi, per favorire la proliferazione di centri di reclusione per stranieri irregolari, sia statali che informali (come ghetti, connection houses etc.) questi ultimi gestiti dai trafficanti, e lo sviluppo di un business molto redditizio che gravita intorno a questi centri e che ha ad oggetto il commercio di esseri umani ed altri affari illegali.

Come illustrato dal “Global Initiative Against Transnational Organized Crime”, un’organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, nel dossier pubblicato nell’aprile 2019 ed intitolato “The Political Economy of Migrant Detention in Libya: Understanding the players and the business models1, le attività economiche illegali poste in essere dalle istituzioni e dai trafficanti di esseri umani, rispettivamente nei centri di detenzione ufficiali e non, sono pressoché identiche: i prigionieri vengono utilizzati per il lavoro forzato all’interno o all’esterno dei centri, da parte del personale preposto alla loro custodia oppure sono venduti come schiavi a terzi2; spesso sono sottoposti ad estorsioni, attraverso la richiesta sotto tortura di un riscatto per la loro liberazione, di solito pagato dai famigliari, ovvero attraverso la richiesta di tangenti per l’ammissione ai programmi di rimpatrio, nei centri statali; le donne sono normalmente avviate alla prostituzione forzata.

Inoltre, per quanto riguarda i centri ufficiali, quando a causa di retate ed intercettazioni in mare, questi cominciano raggiungere il limite di capienza e a divenire sovraffollati, il managment cede parte dei detenuti ai trafficanti o ad altri centri di reclusione statali, i quali volentieri ne pagano il prezzo poiché sanno che successivamente guadagneranno a loro volta, attraverso estorsioni, prostituzione e lavoro forzato. Pure le compagnie di trasporto locale che operano i trasferimenti da un centro all’altro, ne traggono vantaggio, rivendendo alcuni individui durante le traduzioni.

Infine, l’amministrazione dei centri statali si arricchisce anche appropriandosi del denaro stanziato dallo stato per l’acquisto di cibo per i detenuti e rivendendo al mercato locale altri beni destinati ai migranti, come secchi e coperte.

La Raccomandazione Generale n. 38 del 2020 del Comitato CEDAW pone l’accento sulle specifiche dimensioni di genere della migrazione e sottolinea come donne e ragazze siano particolarmente esposte al rischio di cadere nelle reti dei trafficanti di esseri umani, in ogni fase del percorso migratorio, durante il transito, in frontiera e anche nei paesi di destinazione. Per questo, politiche come quelle italiane, che limitano il movimento di donne e ragazze che fuggono dalle crisi e dalle zone di conflitto (la raccomandazione cita specificamente misure come aumento dei controlli alle frontiere, rifiuto di entrare, respingimenti, espulsioni, detenzione) sono da considerare discriminatorie e contrarie alla Convenzione, poiché aumentano la vulnerabilità delle stesse alle varie forme di sfruttamento (anche a causa di una maggiore necessità di utilizzare i servizi dei trafficanti di esseri umani o altri tipi di reti clandestine o criminali per muoversi e per eludere i controlli alle frontiere) ed impediscono alle vittime di tratta e violenza di genere di ottenere la protezione internazionale a cui avrebbero diritto3.

Accanto al contributo causale agli eventi fornito dal governo Italiano che, con le sue politiche di esternalizzazione del controllo delle frontiere, impedisce sistematicamente la fuga dei migranti in generale e nella specie, delle donne, da situazioni di grave violazioni dei diritti umani, le avvocate di ASGI, nel ricorso a loro firma, hanno altresì, enucleato le violazioni ravvisabili nella condotta del governo libico.

Le responsabilità del governo libico

Le autorità libiche in generale non offrono alcun tipo di protezione alle vittime di tratta, quando non sono addirittura coinvolte direttamente nella stessa4e tollerano, di fatto, il traffico di esseri umani per sfruttamento lavorativo e sessuale, che è quindi molto diffuso e può prosperare nella totale impunità, ovunque nel paese inclusi i centri statali di detenzione per migranti irregolari, come sopra si accennava.

La Libia risulta pertanto inadempiente ad una serie obblighi derivanti dalla CEDAW, ben illustrati nella menzionata Raccomandazione n. 38, poichè non ha provveduto, in particolare, all’identificazione delle ricorrenti come vittime di tratta e sfruttamento all’interno dei centri di detenzione, né ha garantito loro alcuna forma di protezione, né tanto meno l’accesso alla giustizia o a rimedi efficaci per punire i responsabili delle violenze perpetrate nei loro confronti.

Immagine di repertorio

Il coinvolgimento di IOM

Nel corso della conferenza stampa, da ultimo, è stato analizzato, il coinvolgimento, di OIM (Organizzazione Internazionale per le migrazioni) nella vicenda delle ricorrenti, che in Libia ha l’incarico di implementare i programmi di rimpatrio umanitario, finanziati dal governo italiano.

Nel parere legale elaborato dalla legal clinic dell’Università di Roma 3, con la supervisione della Professoressa Alice Riccardi, posto a base di alcune considerazioni di natura giuridica contenute nel reclamo de qua, viene messo in discussione l’elemento della “volontarietà” di tali rimpatri umanitari, oltre all’assenza di meccanismi di controllo/garanzia riguardo la valutazione dei rischi potenziali corsi in caso di rientro nel paese di origine dalle vittime di tratta, nel caso concreto di nazionalità Nigeriana.

L’adesione al programma di espatrio delle ricorrenti non poteva considerarsi una libera scelta, non influenzata dalle dure condizioni carcerarie cui le due donne erano sottoposte e si è concretamente tradotta in un’espulsione mascherata.

Infatti, in Libia i migranti irregolari e i rifugiati sono arbitrariamente privati della libertà senza ricevere alcun mandato o motivazione scritti e trattenuti a tempo indeterminato, per periodi che possono andare da alcuni giorni a molti mesi, senza alcuna possibilità che i motivi legali e sostanziali della loro detenzione siano esaminati dall’autorità giudiziaria5.

Le condizioni di reclusione, inoltre, sono disumane, un circo degli orrori, come ampiamente descritto dal report della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia del 20186. Le carceri sono caratterizzate da sovraffollamento, pessime condizioni igieniche, mancanza di cibo, acqua potabile e assistenza medica. I migranti sono sistematicamente sottoposti a tortura, maltrattamenti e lavori forzati mentre alle donne sono riservati stupri e altre forme di violenza sessuale, oltre alla prostituzione forzata ad opera della polizia penitenziaria.

Non vi sono reali alternative alla detenzione, nemmeno per i soggetti vulnerabili, posto che è quasi impossibile registrare la domanda di asilo con UNHCR ed accedere conseguentemente ai programmi di evacuazione e reinsediamento in paesi terzi, attraverso l’Emergency Transit Mechanism (ETM).

Date le condizioni di trattenimento arbitrario, a tempo illimitato, i trattamenti crudeli e disumani patiti nei luoghi di carcerazione e l’assenza di reali alternative alla detenzione, il consenso a tornare al paese di origine non può dirsi affatto libero, ma semplicemente estorto per disperazione e sfinimento.

Ma vi è di più. Nel caso che ci occupa, non solo l’inserimento nel programma di rimpatrio è avvenuto in forza di un consenso viziato, ma non c’è stata nemmeno alcuna attenta valutazione dei rischi possibili insiti nel rientro nel paese di origine. 

In verità, il ritorno in Nigeria delle ex vittime di tratta, è normalmente segnato da enormi difficoltà dovute alla inadeguatezza dei programmi di protezione, riabilitazione e reintegrazione sociale; alla possibile emarginazione da parte della famiglie e della propria comunità; al pesante clima di discriminazione e stigma sociale che rende arduo il reperimento di una occupazione lavorativa e produce povertà e marginalità, che a loro volta aumentano il rischio di re-trafficking, perpetuando cosi un circolo vizioso di violenza e sfruttamento.

All’interno dei confini europei le vittime di tratta di origine nigeriana sono donne in relazione ai quali gli Stati sono gravati da precisi obblighi internazionali di protezione anche dal refoulement, all’esterno di tali confini – lungo la rotta che le porta in Europa – tali obblighi vengono sistematicamente svuotati e violati laddove le vittime di tratta, vengono considerate alla stregua di migranti economiche e non vengono in nessun modo tenuti in considerazione i rischi a cui sono esposte al rientro”, così hanno concluso le avvocate.

  1. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf
  2. Video pubblicato dalla CNN il 14/11/2017, in cui vengono mostrati alcuni migranti africani che, in un capannone a poca distanza da Tripoli, vengono venduti all’asta come schiavi a 400 dollari – https://edition.cnn.com/videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-md-ejk.cnn
  3. P. 6, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CEDAW_C_GC_38_9278_E.pdf
  4. Nel giugno 2017 il Gruppo di esperti del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle NU sulla Libia ha denunciato il coinvolgimento della c.d. Guardia costiera libica nella tratta di esseri umani. In Consiglio di sicurezza delle NU, Report of the Libya Panel of Experts, 1 giugno 2017, pp. 61 e 63, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf
  5. Pag. 25 “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya 20 December 2018”, United Nations Support Mission in Libya Office of the High Commissioner for Human Rights. La legge del paese prevede che migranti irregolari e rifugiati, sono detenuti, nell’attesa della deportazione, a tempo illimitato, senza essere formalmente accusati e sottoposti a regolare processo innanzi all’autorità giudiziaria.
  6. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf pag. 40 e ss.

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