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Coesione familiare: il criterio reddituale per il rilascio del permesso è orientativo e non vincolante

Tribunale di Venezia, ordinanza del 10 dicembre 2021

Photocredit: Angelo Aprile (http://www.angeloaprile.net/)

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata immigrazione, ha accolto il ricorso ex art. 30 comma 6 del D. Lgs. 286/1998 con il quale un cittadino nigeriano ha impugnato un provvedimento di rigetto di istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare per mancanza dei requisiti reddituali. In particolare, il Tribunale veneziano ha richiamato l’art. 29 del D. Lgs. 286/1998, secondo il quale si deve tener conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari con il suo Paese di Origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

La disposizione, in sostanza, deve essere interpretata nel senso che oggetto della tutela è sempre il nucleo familiare. In secondo luogo, ha specificato che la previsione introdotta all’art. 2 del D. Lgs. 5/2007, in attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dell’unità familiare, ha trasformato l’eventuale diniego del rilascio del permesso di soggiorno da atto vincolato ad atto discrezionale, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di valutare il contesto familiare e sociale. Conseguentemente, in merito al criterio reddituale, il Tribunale si è pronunciato in tal senso:

Detto parametro può valere come criterio orientativo, ragionevole per fissare un reddito sufficiente al sostentamento ma deve essere applicato tenendo conto delle concrete prospettive lavorative, della durata della permanenza in Italia e del grado di inserimento sociale. Nel caso concreto, vale rilevare che il ricorrente risiede stabilmente in Italia da anni ed è parte di un nucleo familiare con figli di giovanissima età che, senza evidenti interventi di sostegno da parte degli enti pubblici, è in grado di mantenere dignitosamente con i proventi del proprio lavoro. Da un tanto ed anche in prospettiva futura di ulteriori possibilità lavorative a fronte della regolarizzazione sul territorio, si può concludere che, al di là del reddito al momento dichiarato e documentato, il ricorrente presenti condizioni di capacità reddituale tali da sostenere la propria famiglia”.

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Si ringrazia l’avv. Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento. Caso trattato insieme all’avv. Rosa Scarpino del Foro di Padova con la collaborazione della dott.ssa Yvonne Valerio.