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Emersione 2020 e prova della presenza in Italia: la nozione di “prova pubblica” e il problema della prova risalente

Tre ordinanze del T.A.R. per la Emilia Romagna

Photo credit: Casa Madiba Network

Il T.A.R. di Bologna sulla prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 con riferimento alla nozione di “prova proveniente da organismi pubblici” e al problema della prova risalente.

I casi riguardano cittadini stranieri a cui veniva respinta l’istanza di emersione a causa della asserita inidoneità della prova presentata al fine di dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.

Nel primo caso (ordinanza 552/2021) la Prefettura respingeva la richiesta ritenendo che i certificati medici prodotti non fossero “di provenienza pubblica” come richiede la norma. Trattavasi infatti di due certificati, il primo proveniente da struttura pubblica ma effettuata in regime di “libera professione” e il secondo proveniente da struttura privata ma convenzionata con la sanità pubblica.

Si sosteneva nel ricorso che la determinazione della Prefettura fosse chiaramente in contrasto con quanto indicato dal Ministero stesso tramite la circolare del 30 maggio 2020 ove richiamato espressamente il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in data 4 ottobre 2012 (relativo alla scorsa sanatoria) si chiariva che il concetto di organismo pubblico includeva anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Questa definizione di “ente pubblico” del resto è pedissequamente riportata nelle FAQ del Ministero dell’Interno sull’emersione (https://www.interno.gov.it/it/faq-emersione-dei-rapporti-lavoro) ove è indicato (FAQ n. 19) che : Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

Il TAR dava ragione alla ricorrente affermando l’irrilevanza del fatto che la prestazione sanitaria sia stata effettuata in regime di libera professione o a carico del SSN poiché ciò che rileva è la pubblicità della struttura e non della prestazione e affermava altresì che anche la certificazione proveniente da struttura privata convenzionata è idonea a fondare la prova richiesta (poiché struttura abilitata ex lege a erogare prestazioni per conto della sanità pubblica).

La seconda e la terza ordinanza (452/2021 e 553/2021) invece riguardano il problema delle prove risalenti, ovvero prove che attestano la presenza in Italia in data di molto (secondo la Prefettura) precedenti l’8 marzo 2020.

La Prefettura infatti faceva applicazione, della circolare del novembre 2020 che afferma che “in relazione alla documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore in data anteriore all’8 marzo 2020, si ritiene che nel caso di documenti risalenti nel tempo, questi debbano essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata.”

Il TAR mostra di non applicare detta circolare ritenendo idonee prove del 2018 che secondo la Prefettura erano troppo risalenti nel tempo. Infatti la norma di legge nulla prevede sul momento iniziale in cui deve essere fornita la prova ma solo sul momento finale (prima dell’8 marzo 2020).

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Si ringrazia l’avv. Nicola Laghi per la segnalazione e il commento.


  • Vedi altre decisioni in merito alle procedure della cosiddetta “Sanatoria 2020