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Mali, protezione sussidiaria dopo nuova domanda di asilo ritenuta inammissibile: le condizioni nel Paese stanno peggiorando

Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 13 dicembre 2021

Il Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto la protezione internazionale ad un richiedente asilo proveniente dal Mali.

Il richiedente, dopo un primo rigetto da parte della Commissione Territoriale di Caserta confermato anche nei successivi gradi di giudizio, si trasferiva nella tendopoli di San Ferdinando dove si rivolgeva allo sportello USB per richiedere assistenza legale.

Pertanto veniva formalizzata una nuova domanda di protezione internazionale sulla base del percorso integrativo e del peggioramento della situazione generale del Mali che la Commissione Territoriale di Caserta dichiarava inammissibile.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria – ritenuto territorialmente competente stante la permanenza del richiedente nella tendopoli ministeriale – che prima sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato e, in seguito ad approfondita audizione, riconosceva il diritto alla protezione sussidiaria.

In particolare, secondo il Tribunale, “l’estensione del conflitto a pressoché tutto il Mali, compresa la capitale, rende assolutamente ragionevole ritenere che tutto lo Stato sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili ai sensi dell’art. 14, let. c) del d. lgs. 251/2007. Data l’estensione del conflitto come sopra delineata, non possono infatti essere escluse singole zone ovvero città geograficamente collocate all’interno della zona di conflitto, in considerazione del fatto che i confini del conflitto non sono ben definiti e che un eventuale rimpatrio sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, dovendo riconoscersi la stessa capitale come zona di conflitto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussista al momento una situazione di violenza tale per cui possa affermarsi che vi sia un rischio effettivo di danno grave ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, atteso che nel Paese si riscontra una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata“.

Pertanto, conclude il Tribunale, “va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria“.

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Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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