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Protezione speciale: l’art. 8 Cedu tutela il diritto a mantenere tutti i rapporti sociali e le relazioni instaurate

Tribunale di Roma, ordinanza del 23 dicembre 2021

Il caso riguarda un titolare della protezione umanitaria che nel 2020 si era visto rifiutare il rilascio di nuovo permesso di soggiorno (tra l’altro a ridosso dell’approvazione del D.L. 130/2020).

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, come disciplinato dalla riforma Lamorgese. In particolare, il collegio ha evidenziato che “l’articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno; dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell’uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII)”.

In tale maniera, si è data concretezza al principio del rispetto della vita “privata e familiare” prevista dall’art. 19, c.1.1 e 1.2 T.U. Imm.

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Si ringrazia l’avv. Eugenia Barone Adesi per la segnalazione e il commento.