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Revoche del reddito di cittadinanza: si consideri la residenza “di fatto” non quella anagrafica

L'associazione YaBasta!-Nova Koine di Scisciano (NA): "Ingiuste le revoche per accedere al beneficio, le verifiche dei Comuni sono errate"

In dicembre numerosi cittadini stranieri hanno ricevuto richieste di rimborso da parte dell’INPS poiché secondo lo Stato hanno percepito il reddito di cittadinanza (RDC) pur risultando privi del requisito di residenza almeno decennale sul territorio italiano. Il requisito di 10 anni – come ricordato dal servizio antidiscriminazione di ASGI – non è previsto in nessuna legislazione Europea per prestazioni simili e impedisce al beneficio di raggiungere quanti sono realmente in stato di povertà e impedisce l’accesso alla prestazione soprattutto ai cittadini stranieri.

L’associazione YaBasta!-Nova Koinè di Scisciano da tempo sta seguendo nell’area Nolana della provincia di Napoli le problematiche legate al RDC e, in particolare, quelle sorte con gli uffici comunali responsabili della GePI, la piattaforma che si occupa di certificare il requisito dei 10 anni di residenza di fatto in Italia (più gli ultimi due anni continuativi).

«Abbiamo infatti riscontrato – scrivono gli operatori dello sportello – che nonostante in data 14 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia pubblicato un importante chiarimento in merito al requisito della residenza protratta per 10 anni per poter presentare la domanda di reddito di cittadinanza, molti Comuni continuavano ad utilizzare il criterio della mera verifica della residenza “anagrafica” e non di quella “di fatto”.

E’ bene specificare che la circolare di chiarimenti del 14 aprile 2020 è stata emanata in seguito a una richiesta giunta dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che chiedeva al Ministero un parere circa la possibilità di considerare la residenza effettiva, in luogo di quella anagrafica, quale elemento per la verifica dei requisiti per accedere al beneficio. Il Ministero si è trovato concorde con l’ipotesi prospettata dalla Direzione e, dopo un breve richiamo alla consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di verifica della residenza effettiva attraverso numerosi mezzi di prova, ha concluso che la ratio perseguita dalla L. 4/2019 non può che intendersi riferita all’effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d’altronde è il reddito di cittadinanza (fonte: www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-Requisito-Residenza.pdf ).

Tale circolare riprendeva alcune importanti pronunce della Corte Costituzionale per misure analoghe come quella n. 44/2020 che ha bocciato il requisito dei 5 anni continuativi di residenza previsti dalla L.r. Lombardia 16/2016 per l’accesso agli alloggi di edilizia popolare. In merito a tale requisito il Ministero ritiene infatti che: “sembra attestarsi su principi piuttosto rigidi la possibilità di condizionare l’accesso a sussidi o sostegni di carattere primario al possesso di requisiti di residenza troppo esigenti, sicché sembrerebbe doversi dare, in caso di dubbio, un’interpretazione della normativa in parola, cui è tenuta anche la pubblica amministrazione”.

Inoltre anche sulla comunicazione della verifica del requisito di cittadinanza su GePI nessuna delle persone venute al nostro sportello ha avuto comunicazioni ufficiali come da Circolare Ministeriale del 14 aprile 2020. I contatti, quando ci sono stati, sono stati telefonici e sempre senza alcuna presenza di mediatori culturali specifici».

Per questo motivo – prosegue YaBasta!-Nova Koinè – già dal 2020 abbiamo iniziato un’importante campagna di informazione presso i Comuni e di ricorso all’INPS per le domande revocate ingiustamente, attraverso un modulo che alleghiamo nella speranza che possa servire anche ad altre realtà che stanno affrontando vertenze e problematiche simili».

Dietro l’enorme quantità di revoche del RDC arrivate a tante e tanti migranti, l’associazione pensa che ci sia in primo luogo una verifica errata da parte dei comuni che non hanno seguito in molti casi la circolare ministeriale e la conseguente assenza di informazione presso le persone migrante della natura “di fatto” e non “anagrafica” del requisito dei dieci anni di residenza.

«Contemporaneamente però – concludono gli operatori – assistiamo anche ad una mancanza di risposte dell’INPS sulle domande rettificate dai comuni in piattaforma GEPI a seguito delle nostre istanze e che però non ricevono poi dall’INPS alcuna risposta sostanziale. La riattivazione del requisito e della carta del RDC va comunicata tempestivamente così come vanno erogate anche i contributi economici che le persone hanno perso nei mesi di ingiusta sospensione del requisito. Occorre che quindi l’INPS assuma delle linee guida specifiche e collettivizzate a tutti gli uffici per gestire le domande rettificate in piattaforma GEPI in modo da poter evitare discrezionalità d’azione delle sedi locali».

L’associazione, infine, chiede al Ministero di modificare le informazioni sul sito ufficiale del Reddito di Cittadinanza e sulla piattaforma GePI chiarendo in modo inequivocabile la natura della residenza di fatto decennale su territorio italiano e di produrre del materiale informativo multilingue.

Il materiale realizzato dallo sportello