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Regolarizzazione 2020 – Annullato il decreto di respingimento: il richiedente era tornato a casa per dare sepoltura al padre

Giudice di Pace di Bari, ordinanza del 10 dicembre 2021

Photo credit: Giovanna Dimitolo (Presidio a Milano, marzo 2021)


Il caso riguarda un cittadino albanese, già presente in Italia, e che in data 03.08.2020 presentava istanza ai sensi dell’art. 103 – comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 come collaboratore domestico a tempo indeterminato; nelle more dell’istruzione della pratica di emersione, subiva la perdita del padre e per esaudire le ultime volontà del padre, che voleva essere seppellito nel villaggio dove era nato, si era recato nel paese di origine.

Dopo aver effettuato i funerali e la sepoltura del padre, il disbrigo di tutte le pratiche ereditarie, in data 01/05/2021, nel
rispetto anche del Regolamento n. 1091 e della Direttiva 115/08, munito di regolare passaporto biometrico e di copia dell’istanza ex art. 103 c.1 D.L. 34/2020, ripartiva per l’Italia, ma veniva fermato e respinto alla frontiera di Bari con un provvedimento il quale consta di un modello prestampato riportante alcune motivazioni precostituite, su cui risulta apposta una croce sulle motivazione E), H) e I), seguita dal seguente commento: “Cittadina albanese alla quale è rifiutato l’ingresso nel territorio Nazionale in ottemperanza al D.L. del 1 aprile 2021, che inibisce, per motivi sanitari, l’ingresso in Italia ai cittadini di Paesi Terzi se non per gravi motivi di salute o improrogabili esigenze di lavoro. Nell’occasione la medesima non ha esibito idonea documentazione attestante le motivazioni dell’ingresso.
Inoltre, lo straniero risulta essere inammissibile nel territorio Schengen, in relazione ad espulsione dal territorio nazionale italiano emessa dal Prefetto di Brescia
”.

Impugnato il provvedimento nei termini si evidenziava che il cittadino albanese al momento del respingimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, ossia che era “Sprovvisto/a d’idonea documentazione attestante scopo e condizioni del soggiorno. Non sono stati esibiti i seguenti documenti (…)”, era munito di regolare passaporto biometrico e di copia dell’istanza ex art. 103 c.1 D.L. 34/2020; pertanto, l’ingresso con detta documentazione non si poneva in contrasto con il D.P.C.M. Del 02.03.2021, perché è proprio lo stesso D.P.C.M. a prevedere la deroga per gravi motivi di salute o improrogabili esigenze di lavoro che il ricorrente aveva manifestato e provato; né, il divieto d’ingresso imposto, poteva essere giustificato da un precedente decreto di espulsione non ottemperato.

Sul punto, si aveva modo di chiarire nel ricorso che a fronte della contestazione di un pregresso decreto di espulsione, l’amministrazione era tenuta a verificare le ragioni dell’espulsione e ad indicarle nel provvedimento di respingimento, proprio perché l’istanza di emersione autorizza la presenza e l’ingresso sul territorio anche di coloro che annoverino una precedente espulsione, purché la stessa non sia stata comminata ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c); esaminando il provvedimento si leggeva che l’espulsione era stata decretata ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett a), che appunto ammette la permanenza sul territorio nazionale ed in questo caso il reingresso del destinatario.

Ma vi era di più: esaminando l’atto amministrativo presupposto che limitava od impediva l’esercizio di un diritto del cittadino straniero, e nel caso di specie il suo reingresso, lo stesso poteva essere disatteso perché esso conteneva vizi tali da renderlo nullo o illegittimo. Infatti il Decreto di espulsione del Prefetto di Brescia era stato adottato in violazione dell’art. 13, comma 7 del D.lgs. n. 286/98 e non risultava, altresì, sottoscritto dal Prefetto e nemmeno dal Vicario e nel corpo dell’atto non vi era alcun riferimento ad una delega in tal senso ad altro soggetto.

Il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso per tutti i motivi in esso contenuti affermando inoltre che il provvedimento di respingimento così come adottato era limitativo della libertà di circolazione della persona.

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Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.


  • Vedi altre decisioni in merito alle procedure della cosiddetta “Sanatoria 2020