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Rinnovo protezione umanitaria: valorizzata la presenza decennale in Italia

Tribunale di Roma, ordinanza del 14 settembre 2021

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto alla protezione umanitaria a seguito di ricorso proposto ai sensi dell’art. 702bis, avverso diniego di rinnovo della protezione umanitaria.

Oltre alla consueta valutazione  inerente l’integrazione del ricorrente e l’assenza di pericolosità sociale operata dal Tribunale in composizione monocratica: “(…) nel caso di specie è necessario considerare che il ricorrente, arrivato in Italia molto giovane, si troverebbe, ove rimpatriato, in una situazione di assoluto sradicamento rispetto alla realtà sociale ed economica del proprio paese. In aggiunta, nei suoi circa dieci anni di permanenza in Italia lo stesso ha intrapreso un positivo percorso di integrazione, seguendo corsi con continuità e partecipando a vari progetti di accoglienza, come attestato dalla documentazione depositata“, ed ancora “a ciò si aggiunga la documentazione medica prodotta la quale, seppure dà conto di una buona gestione delle patologie in atto, richiede un costante monitoraggio. Infine il ricorrente non ha mai avuto problemi con la giustizia, circostanza che contribuisce a corroborare, stante la situazione di vulnerabilità patita, elementi a supporto di una attuale situazione di avvenuta integrazione in Italia“.

Rilevante è la valutazione del Tribunale di Roma in merito al ruolo del Questore, al di là dal parere fornito dalla Commissione Territoriale, infatti il Giudice statuisce che “Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari è sempre subordinato alla permanenza delle ragioni che ne avevano consentito il rilascio. Ai sensi dell’art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/98, in sede di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l’originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per motivi diversi, anche di carattere umanitario, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine. Infatti, se è vero che alla Commissione  Territoriale spetta il parere sulla persistenza o meno delle condizioni per rinnovare la protezione umanitaria, non è certo sottratta al Questore la verifica degli ulteriori requisiti per il rilascio del permesso umanitario, tramite l’acquisizione da parte del soggetto interessato di tutta la relativa documentazione, ai sensi dell’art.11 comma 1 lett c) ter del DPR n.394/1999“.

Per tutti questi motivi il Tribunale ordinava il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria sulla base dell’art 5, comma 6, del D.lvo 286/98.

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Si ringrazia l’avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.