Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Status di rifugiata per la gravità delle persecuzioni su base religiosa attualmente in essere in Cina

Tribunale di Roma, decreto del 13 settembre 2021

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una cittadina cinese appartenente alla confessione cristiana della Chiesa di Dio Onnipotente.

Il provvedimento risulta interessante perché, a seguito di un’approfondita ricerca di COI sulla repressione della libertà di culto in Cina, dà atto della diversità “degli strumenti utilizzati dalle autorità ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano l’adozione di misure informali“, e dunque della possibilità che le persecuzioni si realizzino in un “contesto informale – o, in ogni caso, estraneo a procedimenti penali (p. 6), sì da rendere possibile l’espatrio anche da parte di persone che abbiano patito atti di persecuzione non formalizzati. A tal proposito il decreto aggiunge che “Trovano altresì riscontro nelle fonti internazionali le dichiarazioni della richiedente relative, da un lato, alla richiesta di pagamento avanzata dalla polizia [indirizzate ai familiari di un membro della Chiesa privato della libertà personale] per ottener[n]e la liberazione […] e, dall’altro lato, al pagamento effettuato dalla richiedente al fine di ottenere accesso alle banche dati di polizia, necessario per verificare la presenza di provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti, da cui emerge l’elevato tasso di corruzione dei pubblici ufficiali diffuso in Cina” (p. 7). Il Tribunale di Roma, citando un rapporto del Ministero Federale tedesco per l’immigrazione dell’ottobre 2019, afferma che “è stato accertato che anche coloro che in Cina erano già stati perseguitati (o erano stati minacciati di persecuzioni) hanno potuto lasciare legalmente la Cina. Fra i motivi per cui ciò è potuto accadere vi sono la corruzionedi funzionari, un incompleto rilevamento delle persone ricercate all’interno delle banche dati di ricerca delle autorità di pubblica sicurezza nonché talvolta lo svolgimento di controlli incompleti in occasione dell’espatrio“.

Il Tribunale di Roma ha poi dato conto della gravità delle persecuzioni su base religiosa attualmente in essere in Cina, citando l’ultimo rapporto del Dipartimento di Stato U.S.A. che riferisce di “torture, abusi fisici, arresti, detenzioni, condanne al carcere e molestie da parte del governo nei confronti di aderenti sia a gruppi religiosi registrati che a gruppi religiosi non registrati, a causa delle attività legate alle loro credenze o pratiche religiose, ivi compresi i membri di chiese cristiane non registrate (note anche come ‘chiese domestiche’“, p. 9) e della sempre maggiore invasività dei controlli. A tale ultimo proposito, il decreto sottolinea infine la realizzazione, da parte delle autorità cinesi, di attività di infiltrazione e raccolta di informazioni nei confronti dei membri dei “culti vietati” “che si trovano all’estero” (p. 9) e del fatto che “Molti credenti vengono arrestati quando fanno ritorno in Cina e di alcuni di essi non si hanno più notizie” (p. 10).

Il provvedimento in commento ha il grande pregio di smentire l’argomento, di cui le Commissioni territoriali fanno largo uso, circa l’impossibilità, per chi sia stato segnalato come membro di una c.d. chiesa domestica o di una confessione vietata dalle autorità cinesi, di lasciare legalmente il Paese. A tal fine il Tribunale ha fatto riferimento alla natura spesso informale degli atti di persecuzione, alle falle delle banche dati e dei sistemi di identificazione nonché alla possibilità di ottenere, mediante corruzione di pubblici ufficiali, il rilascio di un passaporto (o comunque l’accesso e la cancellazione dei dati personali contenuti all’interno delle banche dati).


Si ringrazia l’avv. Andrea Dini Modigliani per la segnalazione e il commento.


Vedi le sentenze