Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Trattenimento nel CPR, impossibile prorogare un termine già scaduto

Tribunale di Lecce, decreto del 7 dicembre 2021

Il caso riguarda un cittadino albanese di religione musulmana in Italia dal 2009 unitamente alla famiglia, (moglie e tre figli minori di cui uno nato in Italia – tutti iscritti alla scuola dell’infanzia); in data 12.10.2021 si recava presso la Questura di Rieti per avanzare richiesta di protezione internazionale.

All’uopo depositava la dichiarazione del 30/09/2021 di ospitalità del fratello regolarmente soggiornante e padre di cittadino italiano, presso la propria abitazione in (…), quale luogo di dimora sul territorio; nell’occasione la Questura di Rieti, espletati i rilievi foto dattiloscopici, verificava l’esistenza di un pregresso decreto di espulsione con divieto di reingresso, pertanto adottava nei suoi confronti un decreto di trattenimento presso il CPR di Brindisi sul “presunto” ma non giustificato presupposto di un pericolo di fuga; in data 16.10.2021 si celebrava l’udienza di convalida del trattenimento presso il CPR di Brindisi innanzi al Tribunale di Lecce, in ragione del fatto che la Questura di Rieti nonostante nel provvedimento di trattenimento avesse dato atto che “l’interessato ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura di Rieti”; di fatto non gli aveva consentito di avanzare la domanda di asilo sul Mod. C/3, così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 25/2008 secondo cui “La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata”.

Tale circostanza veniva confermata anche dalla Questura di Brindisi, la quale sosteneva che il ricorrente, effettivamente, aveva solo manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e comunque tanto era sufficiente a considerarlo richiedente asilo. Nello stesso giorno del 16/10/2021, a riprova del fatto che il ricorrente non era stato messo nelle condizioni di formalizzare l’istanza di protezione internazionale, subito dopo l’udienza di convalida, presso il CPR di Brindisi, la Questura di Brindisi invitava il ricorrente a compilare il modello C/3 formalizzato presso Questura di Brindisi, rivestendo, da quel momento, la veste di richiedente asilo; in data 7.12.2021, ben 54 dopo il suo trattenimento, veniva fissata l’udienza per la proroga del trattenimento richiesto dal Questore di Brindisi al fine di consentire la definizione la procedura di asilo.

Nell’udienza tenutasi in camera di consiglio questo difensore in via preliminare eccepiva la violazione degli artt. 6 del D.Lgs. n. 142/2015 e 14 D.Lgs. 286/1998, perché alla data di richiesta della convalida della proroga da parte della Questura di Brindisi, la misura restrittiva aveva perduto efficacia, stante l’intervenuto decorso del termine di 30 giorni dalla convalida dell’originario trattenimento, avendo il trattenuto presentato domanda di protezione prima del trattenimento. Sul punto si richiamava la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457 e si precisava che l’ulteriore trattenimento del cittadino albanese costituiva una illegittima privazione della libertà personale, contra ius, riparabile in sede civile e penale per ingiusta detenzione. Il Giudice del Tribunale di Lecce, in ossequio alla giurisprudenza richiamata creatasi sul punto, ed in pieno accoglimento delle deduzioni difensive, non convalidava la proroga del trattenimento rimettendo in libertà l’interessato.

* Per scaricare il decreto crea un account: scopri come


Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazone ed il commento.