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Valutazione di credibilità della richiedente cinese: non è stata considerata la dovizia di particolari del suo racconto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35332 del 18 novembre 2021

La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio il decreto del 13.8.2019 del Tribunale di Perugia.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso avverso diniego della Commissione territoriale di Perugia, presentato da cittadina cinese appartenente alla Chiesa di Dio Onnipotente, perseguitata dal governo cinese.

La pronuncia di primo grado era motivata da non credibilità della ricorrente, in quanto il suo racconto divergeva da quello del marito (anch’egli ricorrente in altro procedimento innanzi al Trib. Perugia) in merito ad un particolare della loro storia (le modalità dell’arresto). Da tale non credibilità, il Tribunale faceva poi derivare la mancanza di valore probatorio della documentazione attestante la frequentazione della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia.

Veniva quindi presentato ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 3 d.lgs 251/2007 (cd. decreto qualifiche) relativo ai criteri di valutazione della domanda di protezione internazionale.
Secondo il Collegio, la detta motivazione non considera la dovizia di particolari del racconto reso dalla ricorrente e non è conforme ai detti criteri dell’art. 3 decreto qualifiche.
La S.C. esamina quindi il “tema delicato” della valutazione di credibilità e rileva che “dovendo dare necessario rilievo alle condizioni culturali, materiali e psicologiche in cui versa il richiedente asilo, e alle difficoltà di fornire le prove richieste, il legislatore ha dato ampio spazio all’iniziativa officiosa in tema di prova e immaginato regole probatorie cui il giudice si deve fare interprete”.
Nel giudizio di protezione internazionale, “la prova principale” è infatti “rappresentata dall’audizione del richiedente”, la quale consiste tecnicamente in “una vera e propria testimonianza della parte, sul presupposto che tutti quei fatti che sono noti soltanto a quest’ultima … non possono essere considerati in giudizio come insussistenti”.
L’audizione del richiedente è quindi strumento diverso dall’interrogatorio libero delle parti di cui al processo civile “ordinario”. La prima è uno strumento centrale dell’istruttoria del giudizio di protezione internazionale (usare il sapere della parte per formare il convincimento del giudice) ; il secondo è uno strumento di chiarificazione dei fatti di causa.
Da tutto ciò, la S.C. censura sia le motivazioni meramente “di stile”, sia una “acritica scomposizione” del narrato, “volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni”.
Diversamente, tali “dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso …, secondo un criterio di unitarietà argomentativa e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico, di singole parti della narrazione”.
Al riguardo, l’art. 3, co 5, lett. e), d.lgs 251/2007 parla di attendibilità “in generale” del richiedente.


Si ringrazia l’avv. Francesco di Pietro per la segnalazione e il commento.


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