La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3034/2021, quale giudice di rinvio, riconosceva ad una cittadina nigeriana, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.
La Corte di Cassazione accoglieva il motivo, in merito alla violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 286/1998, art. 5 del D. Lgs. 25/2008, artt. 8 e 32 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, perché la Corte di appello non aveva in alcun modo tenuto conto delle violenze subite durante il soggiorno in Libia.
Pertanto, la Corte di Appello di Venezia, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, poneva al centro dell’esame della sussistenza di profili di vulnerabilità le violenze sessuali subite nel Paese di transito, ai fini della domanda di protezione umanitaria. Le vicende libiche risultano inoltre provate sia dai segni visibili sul corpo della richiedente sia attraverso le consulenze psicoterapeutiche depositate.
Inoltre, la Corte valuta positivamente l’integrazione socio lavorativa della richiedente nel tessuto sociale italiano, la quale svolge un lavoro stabile e incontrerebbe non poche difficoltà nel radicamento nel Paese di origine, pregiudicando anche la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiane.
Si ringrazia l’avv. Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento.
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