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Convivenza della cittadina straniera con cittadino italiano: illegittimo negare l’iscrizione anagrafica

Tribunale di Catania, decreto del 3 gennaio 2022

Il Tribunale di Catania ordina al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di iscrivere la ricorrente nei registri della popolazione residente e di provvedere all’annotazione anagrafica della dichiarazione di convivenza.

L’ordinanza richiama la direttiva 38/2004/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha trovato attuazione nel D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e chiarisce che tale diritto, per essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, presuppone la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. 
Una tale interpretazione è sicuramente conforme sia alle previsioni della direttiva citata (da qualificare come self-executing, in quanto sufficientemente dettagliata nei propri contenuti), che all’art. 8 CEDU che tutela da ingerenze dello Stato la vita privata e familiare, a differenza di quanto indicato nella Circolare Ministeriale 78/2021 e nel parere dell’Avvocatura Generale, dove si indica che “il soggetto extracomunitario non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato“.

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Si ringrazia l’Avv. Daria Storia per la segnalazione e il commento.