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Domanda di cittadinanza ai 18 anni fatta oltre il 19esimo anno di età: pronuncia sul silenzio del Comune e sui buchi della residenza anagrafica

Tribunale di Roma, ordinanza dell'8 febbraio 2022

La pronuncia del tribunale di Roma riguarda un caso di cittadinanza ai 18 anni di un cittadino bosniaco.

Ci sembra interessante innanzitutto perché nel caso in esame l’amministrazione comunale, pur avendo ricevuto e protocollato la domanda e pur avendo anche richiesto il parere al Ministero dell’Interno, non ha mai emesso alcun provvedimento, per cui è stato presentato un ricorso contro il silenzio che il Giudice ha ritenuto espressamente ammissibile evidentemente accettando la propria giurisdizione anche in caso di silenzio (“Non vi è dubbio che l’amministrazione non si è pronunciata nel termine di 120 giorni dalla domanda previsto dall’art. 16, comma 4, del d.P.R. 572/93. E’ legittimo, dunque, il ricorso all’autorità giudiziaria (per tutte, Cons. St. 2728/06)”).

In secondo luogo la domanda di cittadinanza al Comune era stata fatta in questo caso oltre il compimento dei 19 anni ma il ricorrente non aveva mai ricevuto la comunicazione da parte del Comune il quale nel procedimento è rimasto contumace. Sul punto il Giudice afferma che “circa l’età del ricorrente al momento in cui ha presentato la domanda, trova applicazione l’art. 33 della legge n. 69 del 2013 […]. Nella specie, a fronte dell’asserita mancata comunicazione, l’amministrazione, sulla quale gravava l’onere della prova, non ha dimostrato di aver adempiuto.”

Infine il ricorrente pur avendo l’iscrizione anagrafica al momento della domanda, non aveva avuto la residenza anagrafica ininterrotta dalla nascita ai 18 anni e il Giudice, nel richiamare i principi già espressi in giurisprudenza, precisa che non rilevano nel caso in esame dei periodi di accertata irreperibilità anagrafica a fronte della documentazione prodotta che dimostra la presenza effettiva del ricorrente sul territorio sin dalla nascita  (“Vero che dalla stessa produzione emergono alcuni periodi di irreperibilità. Tuttavia, si tratta di una circostanza del tutto conforme alla condizione di nomade e, di per sé, non costituisce elemento preclusivo alla valutazione, in concreto, della posizione di soggetto che ha permanentemente vissuto in Italia dalla nascita, come comprovato, del resto, dalla documentazione prodotta congiuntamente all’atto introduttivo del giudizio […] Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano“).
Quindi evidentemente l’irreperibilità anagrafica non è sufficiente a contestare la presenza in Italia.

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Si ringrazia l’avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’avv. Salvatore Fachile e all’avv.ta Giulia Crescini.