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Fondato timore di persecuzione: il caso di una ragazza rom di nazionalità serba, nata e cresciuta in Italia

Commissione territoriale di Salerno, provvedimento del 28 aprile 2021

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno sez. Napoli, con provvedimento del 28/04/2021 ha riconosciuto lo status di rifugiata ex art. 1(2)A della Convezione di Ginevra del 1951 ad una giovane ragazza di etnia rom nata e cresciuta in Italia, con cittadinanza serba.

La richiedente riferiva di un vissuto caratterizzato da violenze fisiche e psicologiche da parte del padre, che la avviava a delinquere fin da bambina, ancora da un matrimonio combinato e dal rifiuto opposto dalla famiglia nell’accettare il suo orientamento omosessuale, quando dopo diversi anni, decideva di rivelarlo.

A seguito dei reati commessi su impulso del padre, la richiedente veniva più volte arrestata, detenuta e condannata con sentenze irrevocabili e nel 2020 avanzava domanda di protezione internazionale ancora in stato di detenzione domiciliare.

La Commissione Territoriale riteneva credibili ed accettati tutti gli elementi del racconto poiché in linea con i parametri forniti dall’art. 3 co. 3 Dlgs n. 251/2007.

Il racconto particolarmente dettagliato e denso – l’audizione procedeva per otto ore – si concentrava sulle regole sociali cui veniva obbligata fin da piccola in quanto donna dalla sua comunità di appartenenza, le minacce e violenze subite dal padre per costringerla a delinquere, i tentativi di fuga dalla famiglia e la libertà provata tra le mura del penitenziario, il matrimonio combinato da cui la famiglia guadagnava migliaia di euro ed infine la scoperta della propria sessualità, rifiutata definitivamente dalla sua famiglia.

La Commissione Territoriale nel provvedimento di accoglimento, citava le linee guida UNHCR sulle richieste di protezione internazionale fondate sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (UNHCR Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention, December 2011), ove si sottolinea che l’espressione “appartenenza ad un determinato gruppo sociale dovrebbe essere letta in maniera evolutiva, considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all’interno nelle diverse società, sia le norme internazionali in materia di diritti umani, che sono in continua evoluzione”, le linee guida UNHCR sulla persecuzione legata al genere, quelle sulle richieste di protezione fondate sull’orientamento sessuale e diverse COI relative alla pratica del matrimonio forzato tra cittadini serbi.

Infine l’organo territoriale appurava sussistere in caso di rientro in Serbia, il fondato timore di persecuzione per appartenenza a determinati gruppi sociali, a fronte del vissuto e delle caratteristiche individuali della richiedente, che rientrano tra i requisiti di cui all’art. 1(2)A della Convenzione di Ginevra del 1951.

L’importanza di questa pronuncia – oltre che per la sua singolarità considerato il luogo di nascita e crescita della richiedente – sta nel fatto che la Commissione correttamente circostanziava i numerosi episodi criminosi commessi dalla richiedente, legandoli al vissuto traumatico e violento che la stessa subiva e quindi svuotandoli di significato sotto il profilo della pericolosità sociale.

Tuttavia, in applicazione dell’art. 12 d.lgs 251/2007 quale ipotesi di diniego della protezione internazionale a fronte della presenza di sentenze penali di condanna irrevocabili per fattispecie criminose ostative, l’organo territoriale pur riconoscendo la richiedente come rifugiata, disponeva il rilascio della protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 d.lgs n. 286/98, nella prospettiva di una piena attuazione del principio di non refoulement.

Di fronte a tale pronuncia, l’Avv. Martina Stefanile proponeva ricorso ex art. 35-bis d.lgs 25/2008 dinanzi al Tribunale civile di Napoli, attualmente pendente, per richiedere il riconoscimento di protezioni superiori in disapplicazione della normativa che ritiene ostative le fattispecie criminose commesse dall’interessata ed in alternativa di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 12 e 16 d.lgs 251/2007 nella parte in cui estendono i reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale in misura ulteriore a quelli di cui all’art. 407 co. 2 lett. a Cpp – con particolare riferimento all’art. 624 bis c.p. – per contrasto con gli artt. 10 e 117 Cost. (parametri interposti), art. 14 par. 4 lett. a dir. 2001/95/UE, art. 33 Convenzione di di Ginevra del 1951 e art. 3 Cost. Nonché in relazione all’art. 6 d.lgs 286/98 nella parte in cui non consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro della protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs 25/2008 quando siano state applicate cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale, per violazione degli artt. 10 e 117 Cost. (parametri interposti), art. 8 CEDU e art. 3 Cost.

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Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione ed il commento.


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