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Permesso di soggiorno per motivi familiari: per il diniego occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità concreto ed attuale

Corte d’Appello di Milano, sentenza del 20 gennaio 2021

La Corte d’Appello di Milano ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale, ai fini del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità effettuato in concreto il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Nella fattispecie, il richiedente ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

La Questura di competenza ha rigettato la suddetta richiesta, avendo rilevato che il soggetto è persona socialmente pericolosa e che vi è incompatibilità tra la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale e la sicura e civile convivenza. Al riguardo, la Questura ha evidenziato i precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale.

Avverso il provvedimento di rigetto, il richiedente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Milano assumendo l’illegittimità per violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego, evidenziando l’illegittimità dell’azione amministrativa nella parte in cui ha ritenuto i precedenti penali – risalenti nel tempo – la prova incontrovertibile della pericolosità sociale concreta ed attuale, sufficiente ad impedire allo stesso la continuazione della sua permanenza sul nostro territorio, nonostante gli stretti legami familiari presenti in Italia.

L’Amministrazione ha proposto appello avverso l’ordinanza resa dal giudice di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione degli art. 19-13 e 30 D. Lgs 286/98 nonché dell’art. 28 DPR 394/1999.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano ha respinto le censure formulate da parte appellante. Secondo il Collegio, si deve in via preliminare osservare che l’art. 4 comma 3 D.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, vieta espressamente l’ingresso in Italia per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs. 286/1998, quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno di quei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; a tal proposito, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia afferma che “per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 8 gennaio 2007, n.5. agli artt. 4. comma 3 e 5 comma 5 (cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del D.lgs. 286/98, infatti il caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di e pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (Cass. 28/06/2018 n.17070).

Nel caso concreto è stato accertato: la risalenza nel tempo dei fatti penalmente rilevanti, anche se denotati da gravità; la mancata prova dell’appellante circa l’esistenza di una pericolosità sociale attuale e concreta; il pieno reinserimento sociale e lavorativo del richiedente ed un comportamento rispettoso delle regole; la presenza in Italia di tutta la famiglia di origine, oltre a figli minori e attuale compagna.

Pertanto, è stata ritenuta corretta ed esente da censure l’ordinanza emessa dal Giudice di primo grado che ha opportunamente effettuato una valutazione comparativa e proporzionata delle conseguenze connesse all’eventuale rimpatrio del richiedente e quindi da un lato la rescissione del legame familiare con la sua famiglia di origine e con l’attuale famiglia e con i suoi figli nei confronti dei quali è necessario un corretto sviluppo psicofisico aspetti certamente prevalenti sull’ interesse pubblico” (Cassazione, ordinanza n. 32041/2019).

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Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione ed il commento.