Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto la protezione speciale ex art. 19 co 1.1. d.lgs 286/1998 a cittadino pakistano. Secondo il Giudice, la norma individua “chiaramente i fattori di comparazione, in un’ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero, dall’altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la solidità dei legami con il nostro paese e l’affievolimento di quelli con il paese di origine”.
In tutto ciò è evidente il richiamo all’art. 8 CEDU ed alla relativa giurisprudenza. Secondo quest’ultima, “il criterio guida è quello della “solidità dei legami sociali, culturali, e familiari con il paese ospite e il paese di origine”.
“Sarà, quindi, necessario verificare nel caso concreto quali siano i legami di tipo culturale, sociale ed anche familiare con il nostro paese al fine di confrontarli con la sussistenza o meno di legami con il paese d’origine, tenuto conto anche del tempo di permanenza dello straniero nello Staro italiano. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l’interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza”.
Al riguardo, il Giudice rileva che “il ricorrente appare come persona fortemente integrata nella società italiana, sicché non vi è dubbio che il rientro in patria arrecherebbe allo stesso insanabile pregiudizio alla propria vita privata”.
“L’impegno profuso dal ricorrente nella propria formazione scolastica e professionale, nell’attività lavorativa ed in quella sociale costituisce evidenza di un’importante integrazione del ricorrente in Italia, a fronte della quale – pur considerando la presenza in Pakistan di alcuni membri della sua famiglia d’origine – l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe per il ricorrente medesimo quella violazione del diritto al rispetto della propria vita privata”.
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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.
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