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Protezione speciale al cittadino pakistano per comprovata inclusione sociale

Tribunale di Perugia, decreto del 28 gennaio 2022

Fotografie di Carmen Sabello

Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto la protezione speciale ex art. 19 co 1.1. d.lgs 286/1998 a cittadino pakistano. Secondo il Giudice, la norma individua “chiaramente i fattori di comparazione, in un’ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero, dall’altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la solidità dei legami con il nostro paese e l’affievolimento di quelli con il paese di origine”.
In tutto ciò è evidente il richiamo all’art. 8 CEDU ed alla relativa giurisprudenza. Secondo quest’ultima, “il criterio guida è quello della “solidità dei legami sociali, culturali, e familiari con il paese ospite e il paese di origine”. 

Sarà, quindi, necessario verificare nel caso concreto quali siano i legami di tipo culturale, sociale ed anche familiare con il nostro paese al fine di confrontarli con la sussistenza o meno di legami con il paese d’origine, tenuto conto anche del tempo di permanenza dello straniero nello Staro italiano. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l’interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza”.

Al riguardo, il Giudice rileva che “il ricorrente appare come persona fortemente integrata nella società italiana, sicché non vi è dubbio che il rientro in patria arrecherebbe allo stesso insanabile pregiudizio alla propria vita privata”.
L’impegno profuso dal ricorrente nella propria formazione scolastica e professionale, nell’attività lavorativa ed in quella sociale costituisce evidenza di un’importante integrazione del ricorrente in Italia, a fronte della quale – pur considerando la presenza in Pakistan di alcuni membri della sua famiglia d’origine – l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe per il ricorrente medesimo quella violazione del diritto al rispetto della propria vita privata”.

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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.


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