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Regolamento Dublino. Senza le garanzie informative e partecipative il trasferimento è sospeso

Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 gennaio 2022

Ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TfUe, disposta dal Tribunale di Bologna in data 12.01. u.s., avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di trasferimento emesso dall’Unità Dublino italiana il 24.3.2021 ai sensi dell’articolo 18.1(b) del regolamento UE 604/2013.

Con ricorso tempestivamente depositato il 28.7.2021, presso il Tribunale di Bologna, il ricorrente afghano aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso il 24.3.2021, notificato al ricorrente in data 19.7.2021, con il quale l’Unità Dublino italiana disponeva il suo trasferimento in Austria in quanto Stato membro competente ai sensi dell’articolo 18.1(b) del regolamento UE 604/2013, domandandone contestualmente la sospensione. 

Il Tribunale di Bologna con provvedimento del 3.8.2021 disponeva dapprima la sospensione del provvedimento di trasferimento impugnato; rimessa la causa al Collegio, il Tribunale ai sensi dell’articolo 267 TfUe rivolge ora alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Quali sono le conseguenze giuridiche che il diritto dell’Unione europea prevede nel caso di violazione, da parte dello Stato richiedente nell’ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, dell’obbligo informativo stabilito dall’articolo 4 ovvero dell’obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo, e in particolare se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013 devono essere interpretati:

  • nel senso che l’omessa consegna dell’opuscolo informativo previsto dall’articolo 4, § 2 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall’articolo 23 del regolamento ovvero l’omessa assunzione del colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento determinino di per sé sole l’insanabile illegittimità del provvedimento di trasferimento, e la conseguente attrazione della competenza a conoscere della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato membro richiedente;
  • ovvero nel senso che l’illegittimità del provvedimento di trasferimento è subordinata all’allegazione e alla dimostrazione che il procedimento avrebbe avuto un esito diverso se l’autorità dello Stato richiedente avesse adempiuto agli obblighi stabiliti dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013;
  • ovvero nel senso che in nessun caso l’autorità dello Stato richiedente è obbligata ad assicurare allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso lo Stato membro richiesto le garanzie informative e partecipative previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013.

2. Se l’articolo 27, § 1 del regolamento UE 604/2013, da solo o in congiunzione con l’articolo 47 Cdf Ue, deve essere interpretato:

  • nel senso che esso impone l’obbligo di assicurare le garanzie stabilite dagli articoli 4 e 5 del regolamento allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso altro Stato membro in quanto strumentale alla tutela del diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento;
  • in caso affermativo, nel senso che l’autorità giurisdizionale investita della domanda di annullamento del provvedimento di trasferimento ai sensi dell’articolo 27 del regolamento UE 604/2013 sia legittimata a rivalutare il merito della decisione con cui l’autorità amministrativa dello Stato richiesto, in applicazione dei criteri di competenza di cui al capo III del regolamento, ha accertato la propria competenza a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente.

Il Tribunale sospende pertanto il procedimento principale fino alla decisione della Corte di Giustizia; rimette gli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE e 105 del Regolamento di procedura;

chiede infine l’esame accelerato della causa ai sensi dell’articolo 105 del Regolamento di procedura.

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Si ringrazia l’Avv. Giorgia Montanari per la segnalazione ed il commento. Il ricorso è stato seguito insieme all’Avv. Valeria Perini, Foro di Ravenna.