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Senegal – Il giudizio di credibilità deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 447 del 10 gennaio 2022

Foto di Claudio Colotti - 10 novembre, Roma #indivisibili

La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva rigettato il ricorso di richiedente asilo di cittadinanza senegalese.

Il Ricorrente era fuggito da persecuzione per motivi politici: aveva ricoperto un ruolo importante nel partito che sosteneva l’allora presidente. Dopo le elezioni fu aggredito da sostenitori del nuovo presidente.

Secono la Corte d’Appello, tale racconto non era credibile, nè vi era in Senegal una situazione di violenza generalizzata.

Inoltre, secondo il Giudice di secondo grado, non vi erano elementi per il riconoscimento della protezione umanitaria (oggi protezione speciale) in quanto l’integrazione in Italia era carente.

Nel ricorso in Cassazione veniva evidenziato il difetto di valutazione della situazione in Senegal nel 2012, anno in cui il Ricorrente veniva aggredito ed in cui venivano torturati i partecipanti alle manifestazioni politiche. Veniva inoltre evidenziata l’elevata integrazione in Italia del Ricorrente, il quale aveva anche scritto e pubblicato un libro (con editore italiano) sulle sue vicissitudini.

Il giudizio di credibilità deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi, secondo i criteri indicati dall’art. 3 co 5, d.lgs 251/2007.

In base alla detta norma, nella valutazione di credibilità il giudice di merito deve valutare se le dichiarazioni del Ricorrente siano coerenti e plausibili.

Questo apprezzamento è incensurabile in Cassazione, ex art.  360 co 1 n. 5 cpc, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa, o obiettivamente incomprensibili.

La valutazione di credibilità deve essere svolta anche ponendo eventualmente in atto il dovere di cooperazione  istruttoria cui il giudice tenuto al fine di acquisire tutte le informazioni utili sul paese di origine.

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello non ha sufficientemente applicato questi principi, in quanto non ha approfondito l’indagine sulla concreta situazione lasciata dal Ricorrente nel suo paese, in particolare la carenza di tutela di fronte alle ritorsioni di tipo politico.

Inoltre, non sono stati valutati gli elementi di fatto (quali l’aver pubblicato un libro; aver svolto attività di volontariato; aver imparato la lingua italiana) attinenti alla situazione di integrazione in Italia.

Tale situazione va comparata con la situazione soggettiva ed oggettiva del Ricorrente nel suo Paese d’origine, ai fini di riconoscimento della protezione umanitaria (ora protezione speciale) ex art. 5 co 6, d.lgs 286/1998 (S.U. n. 24413/2021).

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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione ed il commento.


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