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Ucraina – Riconosciuto lo status di rifugiato per renitenza alla leva: valutati i presupposti soggettivi

Tribunale di Firenze, decreto del 21 luglio 2021

Il Tribunale di Firenze riconosce lo status di rifugiato in favore di un cittadino ucraino.
Il decreto è in linea con le numerose decisioni di altri tribunali con particolare riferimento all’annosa questione di cittadini scappati dall’Ucraina a seguito della chiamata alla leva, in occasione del “perdurante” conflitto in Donbass. Tuttavia a mio avviso ciò che rileva in questa decisione riguarda l’onere probatorio del richiedente asilo. Nel caso in esame il ricorrente non aveva ricevuto personalmente la cartolina di leva – che era stata recapitata presso la propria residenza, nella regione di Chernovtsy, perché all’epoca era uno studente fuori sede. Per cui, una volta avvisato telefonicamente dal padre (che aveva provveduto a ritirare l’avviso), era scappato in Italia ove aveva raggiunto la sorella.

Di fronte alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze il ricorrente si era limitato a narrare i fatti, tuttavia, senza riuscire a provare l’esistenza, in concreto, della sua “chiamata alle armi”. Per tale motivo la Commissione aveva ritenuto credibili gli elementi relativi alla cittadinanza ucraina ed alla regione di appartenenza ma non anche quelli afferenti l’espatrio.
Allineandosi all’orientamento della Suprema Corte che riconosce al richiedente asilo un onere probatorio “attenuato” , il Tribunale ha ritenuto come, nel caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati, occorra valutare la credibilità astratta del racconto e concedere il beneficio del dubbio, a meno che non esistano valide ragioni in contrario. Ciò, tuttavia, non esime il richiedente dal dover compiere ogni “ragionevole sforzo” per circostanziare la domanda, produrre tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, motivando in modo idoneo l’eventuale mancanza di altri elementi significativi; dal rendere dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione, con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso; dal presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile e quindi dal dovere essere, in generale, “attendibile” il che significa di “essere leale nell’esporre la sua situazione”, di produrre tutti gli elementi utili a valutarla e di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni.
Il Tribunale si è, poi, pronunciato in senso favorevole circa sulla sussistenza dei presupposti oggettivi (contesto di provenienza) e soggettivi per il riconoscimento della protezione internazionale nel caso in esame.

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Si ringrazia l’Avv. Maria Gabriella Benedetti del Foro di Lucca per la segnalazione e il commento.


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