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Cittadino ghanese rischia la vita per salvare una donna. Il valore civile e altri requisiti gli valgono la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 22 febbraio 2022

Il richiedente cittadino ghanese, presentava presso la Questura di Brindisi istanza di rinnovo del permesso per motivi umanitari, concesso dal Questore di Foggia poiché interveniva in modo determinate sventando un tentato omicidio ai danni di una donna italiana rischiando la propria vita (art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98 e art. 11 co. 1 lett. c) ter DPR 394/99).

La Sezione di Polizia Ferroviaria di Brindisi notificava il rigetto della domanda di rinnovo del detto permesso per motivi umanitari, provvedimento scritto in lingua italiana, senza l’ausilio di un interprete senza comprenderne il tenore e il termine per proporre ricorso. Il difensore chiedeva di essere rimesso in termini.

Il Tribunale di Lecce, ritiene che le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti del richiedente nella lingua indicata dallo stesso oppure, in mancanza in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo secondo l’indicazione di preferenza fornita dal medesimo), sono norme imperative di garanzia poste a tutela del diritto di difesa del destinatario dell’atto: “(…) in materia di protezione internazionale, le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti dello straniero nella prima lingua indicata dallo stesso od, in mancanza, in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo) secondo l’indicazione di preferenza fornita dal medesimo (art 10 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 25/2008), sono norme imperative quale garanzia – imposta dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie – di pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell’atto, la cui violazione comporta la nullità dell’atto e giustifica la tardività dell’impugnazione, il cui termine decorre dal momento in cui l’opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell’atto e del rimedio avverso lo stesso proponibili. (Trib. Milano, 17 luglio 2012, sez I Civ)“.

Nel caso di specie, il ritardo per l’impugnazione è stato minimo, esattamente di cinque giorni, ed è verosimile che il ricorrente abbia avuto contezza del significato del provvedimento e, di conseguenza del termine perentorio per l’impugnazione solo quando ha sottoposto il diniego al proprio legale di fiducia.

Secondo il Tribunale il ricorrente, giunto in Italia, si è distinto per l’elevato valore civile, per essere intervenuto rischiando la vita, nel tentato omicidio di cittadina italiana, tanto che gli è stato riconosciuto dall’amministrazione competente il relativo permesso di soggiorno per il merito dimostrato.

L’istante, inoltre, ha comprovato uno spirito di integrazione sul territorio nazionale lavorando per tutto il periodo del 2019 come bracciante agricolo. Deve quindi ritenersi che egli abbia, quantomeno, compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, considerata l’attuale difficoltà di reperire un’attività lavorativa, a causa della notoria situazione economica odierna, correlata alla diffusione globale del virus da Sars-Cov-19.

Tale circostanza permette, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa l’inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro. Al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Ghana, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento mancando da diversi anni oramai, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all’integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano.

Inoltre, dalla relazione della Caritas Diocesana allegata agli atti dal ricorrente, si evince che l’istante è entrato a far parte di un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno, a tutela di stranieri vulnerabili vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (cfr in atti relazione).

Valutata la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine in comparazione alla situazione personale che egli viveva prima della partenza, si rileva quindi quella “effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)” come richiesta da Cass. 4455/2018; e unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), si ritengono sussistenti allo stato gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Pertanto il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando alla Questura di Brindisi di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

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Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione ed il commento.


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