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Direttive razziali

Finalmente di fronte ad un "afflusso massiccio di sfollati" si adotta la direttiva UE del 2001, ma non per tutti

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La notizia dell’approvazione da parte della Commissione Europea della direttiva per la concessione di un permesso temporaneo di un anno a chi scappa dalla guerra in Ucraina ha riscosso moltissimi pareri positivi. Improvvisamente ci si accorge che la UE ha una direttiva – la 2001/55/CE – con la quale si possono adottare strumenti di regolarizzazione, seppur temporanea, straordinari e che fino ad oggi non era mai stata utilizzata. Tranne le associazioni esperte in materia di asilo che in questi anni ne hanno chiesto l’applicazione, nessuno a livello politico e istituzionale l’aveva proposta per la crisi libica e nemmeno per la guerra in Afghanistan, oppure per l’esodo di siriani o tunisini durante i noti conflitti, anche se vi erano tutte le condizioni per farlo. Infatti, la direttiva si può adottare nel caso di:

afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione” (articolo 2 comma a).

E ancora:

afflusso massiccio“: l’arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata.

Oggi per la crisi ucraina viene finalmente adottata, ma tra la proposta originaria e l’approvazione stessa cambia qualcosa. Se nella proposta originaria il diritto al permesso temporaneo era a disposizione di tutti coloro che provenivano dalla zona di guerra, senza distinzione tra Ucraini con cittadinanza, detentori di protezione internazionale e cittadini con permesso di soggiorno, nella versione approvata vi è una palese discriminazione. Sembra che a volere la diversificazione siano stati soprattutto i paesi dell’est (Polonia ed Ungheria in primis) ma che tutto sommato sia stata gradita anche da altri.

Per i cittadini ucraini e per i detentori di protezione internazionale che erano presenti in quel Paese sarà possibile da subito ottenere il permesso di soggiorno temporaneo:

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b)
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Mentre per tutti gli altri inizierà l’ennesima lotteria:

Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine“.2

Tradotto, significa che ogni paese potrà fare come gli pare. Il caso degli studenti nigeriani ed indiani trattenuti alle frontiere perché palesemente non ucraini era stato un episodio (non l’unico) di un vergognoso razzismo che ha fatto giustamente indignare molte persone e che speravamo bastasse per far comprendere quantomeno ai parlamentari europei che tutta la questione degli sfollati deve essere trattata equamente; ci stavamo addirittura interrogando quanto fosse giusto continuare a mostrare compulsivamente le immagini di migranti discriminati per il colore della loro pelle, come se per forza si dovesse sempre sostenere il sopruso con le prove dimostrandone continuamente la perpetrazione, quando invece la denuncia dell’atto razziale originale dovrebbe essere più che sufficiente.

Purtroppo i razzisti siedono proprio sugli scranni del potere.

Se ci immaginiamo quello che potrà succedere in Polonia o in altri paesi del gruppo Visegrad, oppure in Italia, rispetto ad una persona extra Ue proveniente dall’Ucraina ci vengono i brividi: purtroppo subirà quelle discriminazioni istituzionali che quotidianamente colpiscono tutte le persone che raggiungono dopo un viaggio durissimo il nostro Paese, e che qui si trovano ad affrontare una legislazione e delle prassi di accesso differenziale ai diritti di sapore neocoloniale, sia tutti quei paletti burocratici e culturali discriminatori ancora lontani dall’essere abbattuti.

  1. https://www.meltingpot.org/app/uploads/2022/03/DECISIONE-DI-ESECUZIONE-UE-2022-382-DEL-CONSIGLIO.pdf
  2. https://www.meltingpot.org/app/uploads/2022/03/DECISIONE-DI-ESECUZIONE-UE-2022-382-DEL-CONSIGLIO.pdf

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