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E’ illegittimo e discriminatorio non riconoscere l’assegno di maternità a chi ha un permesso per lavoro pur se non a lungo termine

Tribunale di Bari, ordinanza del 2 marzo 2022

Una cittadina del Senegal che si è vista rifiutare l’assegno di maternità dal Comune di Turi con la seguente motivazione “il NON possesso della carta di soggiorno di lungo periodo, come richiesto dall’art. 9 della L. 286/98 a cui fa espresso richiamo l’art. 74 del Testo Unico sulla maternità e paternità 2020 n. 151/2001“.

Il provvedimento veniva impugnato nei termini al Tribunale di Bari. Orbene, l’assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l’evento nascita.
L’art. 74 del D.Lgs. 151/2000 che concede l’assegno di maternità alle madri straniere extracomunitarie a condizione che siano in possesso di carta di soggiorno, mentre non lo concede alle madri extracomunitarie titolari del permesso unico di lavoro per motivi familiari, rientrante nella definizione di permesso unico di cui all’art. 2 lett. c) della Direttiva 2011/98/UE self-executive, assume la valenza di un atto discriminatorio, poiché, attribuisce un trattamento differenziato basato, seppur indirettamente, sulla nazionalità e si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme imperative del diritto dell’Unione, in particolare con il precetto di cui all’art. 14 CEDU, replicato nell’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea secondo cui Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione, nonché, con il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE nella parte in cui limita la fruizione dell’assegno di maternità “alle cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Con sentenza in data 21 giugno 2017 (C-449/16) la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la direttiva 2011/98 osta alla disposizione nazionale italiana che esclude i titolari di permesso unico lavoro dall’assegno famiglie numerose, prestazione simile a quella oggetto di causa.

Inoltre, trattandosi di cittadina extracomunitaria, l’art. 43 del D.Lgs. 286/98, contenuto nel capo IV del Testo Unico Imm., riguardante le disposizioni sull’integrazione sociale, precisa che “costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

La portata discriminatoria della norma nazionale è stata ormai, pressoché unanimemente, riconosciuta dai Tribunali italiani (cfr. in termini Tribunale di Torino, ordinanza 15 febbraio 2019 secondo cui “I titolari di permesso unico lavoro hanno diritto di percepire l’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01, in quanto tale disposizione – nella parte in cui limita il diritto ai titolari di permesso di lungo periodo – risulta in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE; per gli effetti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale e a imporre all’amministrazione comunale l’adeguamento delle comunicazioni istituzionali”.

In termini, Tribunale di Bari, ordinanza dell’11/12/2017 nel procedimento RG. 5126/2016 secondo cui “il diniego alla ricorrente dell’assegno di maternità integra una discriminazione oggettiva in suo danno, attribuendo nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato un trattamento differenziato basato sulla nazionalità di origine della persona richiedente, in contrasto con quanto sancito dall’art. 12 della direttiva 98/2011 (nonché in violazione dei principi fondamentali e delle norme imperative del diritto dell’Unione ed in particolare con il precetto di cui all’art. 14 CEDU, replicato nell’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea)“.

La giurisprudenza, inoltre, è giunta sin anche a sanzionare, in subiecta materia, anche meri comportamenti dissuasivi, quali la non corretta indicazione nei moduli di richiesta dell’assegno dei requisiti per fruire del beneficio, sul punto Tribunale di Brescia, ordinanza 14 maggio 2021 “Costituisce discriminazione il comportamento dissuasivo posto in essere dal Comune di Pontevico che, nel modulo di richiesta della prestazione sociale “Assegno di maternità di base” indicava erroneamente il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e non anche il permesso unico lavoro; da tale comportamento deriva un danno patrimoniale pari all’importo della prestazione non percepita dalla ricorrente e l’obbligo di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione della misura, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) Direttiva 98/2011/UE”.

Nelle more del presente giudizio la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell’assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Il Tribunale di Bari – sezione lavoro ha accolto il ricorso contro il Comune di Turi e INPS per condotta discriminatoria con la seguente motivazione: “In merito alla presente azione proposta ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/2011, il Tribunale osserva quanto segue. L’azione esperita con il presente giudizio è volta ad accertare la discriminatorietà della condotta posta in essere ai danni della parte ricorrente da parte dell’ente convenuto. Come dalla stessa parte ricorrente sostenuto, nel caso di specie, l’amministrazione ha negato il diritto agli assegni richiesti, in applicazione della normativa di rango primario. Il soggetto fa valere non qualsiasi illegittimità, ma quella particolare forma di illegittimità che è data dalla discriminazione. Pertanto, il legislatore, con il D.lgs, 150/2011, ha conferito alla parte ricorrente la possibilità di utilizzare il peculiare strumento processuale in oggetto (che prevede un rito processuale particolarmente celere stante il richiamo degli artt. 702 bis c.p.c.) per la rimozione degli effetti di una forma di illegittimità che il legislatore intende stigmatizzare in quanto particolarmente odiosa come la discriminazione.

La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l’incompatibilità della normativa italiana con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri“.

A ciò si aggiunga che, con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale dell’11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell’assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione ed il commento.