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La Grecia giudica la Turchia “paese terzo sicuro” in flagrante violazione dei diritti umani 

Refugee Support Aegean (RSA) e PRO ASYL hanno chiesto di avviare immediate procedure d'infrazione contro la Grecia

Photo credit: Aegean Boat Report

1 marzo 2021Refugee Support Aegean (RSA) e PRO ASYL chiedono alla Commissione europea di avviare immediate procedure d’infrazione contro la Grecia per violazioni sistematiche dei diritti internazionali e dell’UE; per il rigetto arbitrario delle richieste di asilo sulla base del concetto di “paese terzo sicuro” e per i tentativi di impedire l’accesso dei rifugiati alle procedure di asilo.

Nonostante il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti della dimostrabile impossibilità di effettuare riammissioni in Turchia per quattro anni nell’ambito del Protocollo Bilaterale di Riammissione, e per due anni nell’ambito dell’accordo UE-Turchia, la Grecia canalizza tutti i cittadini di Siria, Afghanistan, Somalia, Pakistan e Bangladesh proprio verso la Turchia, basandosi sul concetto di “paese terzo sicuro” ai sensi della Decisione Ministeriale Congiunta 42799/2021 che stabilisce un elenco nazionale di paesi terzi sicuri. Come conseguenza di ciò, sempre più domande di asilo sono state rifiutate in quanto considerate inammissibili.

«Nell’ultimo anno la Commissione europea ha ricevuto ricorsi, contestazioni e lettere in merito alla legittimità giuridica dell’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro” per la Grecia. Nel frattempo, il governo greco ha reso esecutiva la designazione della Turchia come “paese terzo sicuro” e ha introdotto ulteriori restrizioni nell’accesso alle procedure di asilo. Queste azioni dimostrano indubbiamente che il governo non vuole adempiere ai propri obblighi, e rendono inefficace qualsiasi tentativo di porre rimedio a tali violazioni sistematiche attraverso canali informali o diplomatici».

Minos Mouzourakis, Legal & Advocacy Officer presso RSA

Una denuncia presentata alla Commissione europea sostiene la violazione sistematica di una serie di disposizioni del diritto dell’UE, come gli articoli 1 e 18 della Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 6 (1), 24 (3), 38 (4) e 46 (3) della Direttiva Procedure, l’articolo 4 (3) della Direttiva Qualifiche e l’articolo 14 della Direttiva Rimpatri.

La storia di Khaled*

Khaled* è un rifugiato siriano, che nel suo Paese, a causa delle sue opinioni politiche, ha dovuto affrontare persecuzioni, detenzione e torture, e che si trova ora in gravi condizioni di salute fisica e mentale. Oggi ha presentato una denuncia alla Commissione europea contro la Grecia, per le violazioni della legge sull’asilo dell’UE e dei suoi diritti fondamentali.

All’ingresso in Turchia Khaled è stato più volte respinto in Siria dalle autorità turche. La sua vita e la sua libertà sono state minacciate, e ha subito trattamenti e condizioni di detenzione disumani e degradanti. Khaled è arrivato in Grecia ad agosto 2019 ma la sua domanda di asilo è stata registrata ad agosto 2020. La sua richiesta di protezione è stata respinta in primo e secondo grado in applicazione del concetto di “paese terzo sicuro“.

Dopo la notifica a febbraio 2021 del rigetto in secondo grado da parte della commissione per i ricorsi, Khaled è stato detenuto nel centro di pre-rimozione di Kos per più di due mesi, senza che fosse possibile la sua riammissione in Turchia e senza che le autorità adottassero qualsiasi misura per eseguirla. A fine marzo ha presentato un’ulteriore domanda di asilo, trattata nuovamente nella procedura di frontiera e respinta dall’Ufficio regionale per l’asilo di Kos perché inammissibile, in quanto per lui la Turchia era un “paese terzo sicuro”.

Khaled ha impugnato di nuovo il rigetto della sua domanda. Ha dichiarato esplicitamente che la sua riammissione in Turchia era da un lato oggettivamente impossibile, e dall’altro contraria al principio di non respingimento. Ha quindi sottolineato che la sua domanda doveva essere esaminata nel merito dell’articolo 38 (4), della Direttiva Procedure. In attesa dell’esito del ricorso, Khaled è stato rilasciato e trasferito ad Atene dopo la revoca della restrizione geografica sull’isola di Kos.

Tuttavia, la Commissione ha respinto il nuovo ricorso e ha ordinato nuovamente il respingimento in Turchia, ignorando integralmente le affermazioni relative all’articolo 38 (4) della Direttiva. La decisione della Commissione gli è stata notificata ad Atene a febbraio 2022. Khaled ha presentato istanza di riesame giurisdizionale della decisione presso il Tribunale amministrativo di Atene, istanza che non è stata ancora esaminata.

Khaled è in Grecia da più di due anni e mezzo. Le autorità greche hanno già respinto due delle sue domande di protezione internazionale senza valutarne il merito e hanno ordinato il respingimento dell’uomo in Turchia, sapendo che è impossibile per lui farvi ritorno, e ignorando le sue dichiarazioni relative alle violazioni del principio di non respingimento. Nell’ultimo anno Khaled non ha mai ricevuto la Carta del richiedente protezione internazionale (l’indennità finanziaria a disposizione dei richiedenti asilo) o le condizioni di accoglienza previste dalla legge. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sulla sua salute mentale e fisica, nonché sullo sviluppo della sua vita e della sua personalità. La sua nuova domanda di asilo, per la quale ha dovuto pagare una quota di 100 euro, non sarà registrata prima di giugno 2022.

Nella denuncia odierna dinanzi alla Commissione europea, Khaled solleva sistematiche violazioni da parte della Grecia di una serie di disposizioni del diritto dell’UE come gli articoli 1 e 18 della Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 6(1), 24(3), 38(4) e 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure, l’articolo 4 (3), della Direttiva Qualifiche e l’articolo 14 della Direttiva Rimpatri.