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La prefettura chiede 15.000 euro di rimborso ad un richiedente asilo, un brillante ricorso dimostra l’illegittimità

T.A.R. per l'Emilia Romagna, sentenza n. 223 del 28 febbraio 2022

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Le Avv.te Martine Menna e Sara Dori avevano proposto ricorso avverso un decreto della Prefettura di Ferrara che revocava l’accoglienza ad un cittadino ghanese richiedente asilo.

La Prefettura, in particolare, oltre a disporre la revoca delle misure di accoglienza ingiungeva al richiedente il pagamento della somma di euro 15.108,40quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad euro 21,40 pro die, comprensivo di pocket money) a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale e fino all’adozione del presente provvedimento di revoca”.

Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi:

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 par. 3, 5 e 6 e 17 par. 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce dell’art. 17 comma 4 direttiva 33/2013/UE. Eccesso di potere per sviamento – assenza dei presupposti per la misura della revoca dell’accoglienza.

Le scriventi, infatti, ritenevano che non vi fosse stato un corretto recepimento delle norme della direttiva comunitaria nella misura in cui la Prefettura:

  • non aveva previsto alcuna graduale riduzione delle misure di accoglienza;
  • la revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti era stata disposta in assenza dei presupposti legittimanti ovvero l’occultamento di risorse e il superamento stabile dello stato di indigenza.

Il ricorrente, infatti, per il tramite del centro di accoglienza ha informato (o il centro di accoglienza avrebbe dovuto farlo) mese per mese la Prefettura della disponibilità di risorse derivanti da attività lavorativa e non ha mai nascosto l’entità delle stesse consegnando di volta in volta le relative buste paga.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce dell’art. 17 comma 4 direttiva 33/2013/UE: omessa o carente motivazione – eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua – omessa istruttoria – travisamento dei presupposti- incongruità ed irragionevolezza del rimborso richiesto.

Le motivazioni del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza e della richiesta di rimborso dimostravano, ad avviso delle scriventi, il travisamento dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che possono fondare, in particolare, la richiesta di rimborso, in quanto non tengono conto della situazione complessivamente intesa del richiedente.

L’entità del rimborso richiesto, non prevista né prevedibile per il ricorrente, è illegittima perché parametrata non sulle misure di accoglienza materiali di cui il medesimo ha usufruito, ma sugli importi versati dall’Amministrazione alla cooperativa per il più generale servizio di accoglienza ed è sproporzionata non solo rispetto alle risorse accertate dell’interessato, ma anche rispetto all’accoglienza materiale di cui egli ha beneficiato.

Il rimborso della somma di € 15.108,40, rappresenta nella sostanza une misura ingiustamente afflittiva del provvedimento impugnato, costituisce la mera reintegrazione dei costi sostenuti indebitamente per l’accoglienza dell’ospite nel periodo in cui il medesimo richiedente protezione internazionale percepiva un reddito derivante da lavoro, pari a € 10.557,00 (per un periodo complessivo di circa un anno).

Il ricorrente, nella sostanza, non dovrebbe rispondere per un rapporto negoziale (quello tra l’ASP di Ferrara e il Centro di Accoglienza, prima e quello tra la Prefettura di Ferrara e il Centro di Accoglienza poi) al quale è totalmente estraneo.

Il TAR di Bologna, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva fondata le censura con cui le scriventi deducevano l’illegittimità del recupero delle somme asseritamente versate per l’erogazione sine titulo di tale servizio. In particolare “appare decisiva in tal senso la considerazione per cui nel caso di specie il ricorrente ha puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l’Amministrazione per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura ove è accolto delle entrate economiche in forza dei contratti di tirocinio professionalizzante […] e che pur senza giungere all’assoluta affermazione per cui ex art. 20 par. 3 della Dir. N. 2013/33/UE presupposto per la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza è esclusivamente la circostanza per cui il richiedente “abbia occultato risorse finanziarie”, beneficiando in tal modo indebitamente delle stesse, risulta evidente come la permanenza nel centro ed il relativo onere economico […] sia stata consentita nonostante la tempestiva comunicazione o comunque la concreta conoscenza del fattore impeditivo, cosicchè si presenta incongrua e non coerente con un canone di razionale proporzionalità la decisione di procedere al recupero integrale della stessa nelle somme qui in contestazione.

Ne consegue, in parte qua, la fondatezza del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella (sola) statuizione relativa alla disposta ingiunzione di versare la somma di euro 15.108,40”.

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Si ringraziano l’Avv. Martine Menna e l’Avv. Sara Dori per la segnalazione ed il commento.