Una interessante sentenza in merito all’accesso alla domanda di protezione speciale senza passaporto.
Il Tribunale afferma anzitutto che secondo le circolari della Commissione Nazionale 1non serve il passaporto per presentare domanda di protezione speciale ex art. 19 co. 1.2 TUI. Inoltre, il giudice evidenzia come in ogni caso ai sensi dell’art. 9 terzo comma, lettera a), DPR n. 394/1999 il rilascio del permesso di soggiorno non presuppone necessariamente il passaporto, documento di identità che può infatti essere sostituito da “altro documento equipollente” da cui risultino “la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli interessati”.
Nel nostro caso, la ricorrente non aveva nessun tipo di documento di identità (né precedente permesso né passaporto) per cui prima di presentare ricorso la stessa si è recata al Comune di Roma per rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione delle proprie generalità alla presenza di due testimoni. Secondo il giudice quindi, in ogni caso, la dichiarazione è sufficiente per identificare la persona (che è proprio il problema che le solleva la Questura).
Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme alle avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci.
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