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Ucraina – Protezione sussidiaria a cittadino ucraino obiettore di coscienza

Tribunale di Perugia, decreto del 10 marzo 2022

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il Tribunale di Perugia ha riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadino ucraino fuggito nel 2014 per non essere costretto a combattere nella regione del Donbass. Non voleva prendere parte al conflitto a motivo della sua fede cristiano evangelica.

Il Giudice ritiene fondata la decisione della Commissione territoriale laddove afferma che la legge ucraina prevede l’obiezione di coscienza per motivi religiosi. Non ritiene quindi integrati i presupposti per lo status di rifugiato. Però considera che il giudizio sulla spettanza del diritto alla protezione vada riferito all’attualità. Esattamente, all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avvenuta il 24.2.2022, “aggredendone le principali città ed occupandone progressivamente il territorio, con operazioni militari e  bombardamenti che hanno causato allo stato alcune centinaia di morti e hanno già prodotto circa due milioni di profughi”.

Il Giudice richiama la dichiarazione dell’Assemblea Generale ONU che “ha, tra l’altro, deplorato nei termini più forti l’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina, in violazione dell’articolo 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, con draft resolution del 1° marzo 2022”.

Riconosce, quindi, la protezione sussidiariaperché risulta che, in ragione del grave deterioramento della sicurezza sul territorio di provenienza (ed anche nelle aree occidentali dell’Ucraina, da cui proviene il ricorrente e che sono state oggetto, proprio in questi giorni, di attacchi), un civile per la sua sola permanenza sul territorio, corre il serio rischio di subire un grave danno”.

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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.


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